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SUMMARY:Interessi e altri redditi di capitale - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale\, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.\nLa nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa\, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.\nInoltre\, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.\nI sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: \ndel 26% sugli interessi ed altri proventi;\ndel 26%\, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;\ndel 26% sugli altri redditi di capitale. \nCon riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale: \nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie\, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi\, premi ed altri frutti\, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;\nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi\, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati\, ancorché non corrisposti.
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SUMMARY:IVA - Liquidazione e versamento
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al mese di luglio e versamento dell’IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra: \nl’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente\, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;\nl’immontare dell’imposta\, risultante dalle annotazioni eseguite\, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati\, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese. \nLa disciplina prevede che: \nse l’imposta da versare non è superiore a 100 euro\, complessiva di eventuali differimenti precedenti\, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;\nil versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.
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SUMMARY:Premi e vincite - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25\,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite\, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.\nL’aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del: \n10% per i premi delle lotterie\, tombole\, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;\n20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi\, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe;\n25% in ogni altro caso.
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SUMMARY:Provvigioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione\, agenzia\, mediazione\, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.Di regola\, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).\nLa disciplina prevede che: \ni sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, supera la soglia minima di 100 euro;\nse l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, non supera il limite di 100 euro\, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;\nil sostituto d’imposta è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nLa relativa base imponibile è diversa a seconda che\, nell’esercizio della propria attività\, l’agente\, mediatore\, ecc.: \nnon si avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, l’11\,5% delle intere provvigioni);\nsi avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, il 4\,6% delle intere provvigioni). \nL’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4\,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
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SUMMARY:Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.\nSulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa\, soggette a tassazione separata\, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.
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SUMMARY:Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.La disciplina prevede che: \ni sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, supera la soglia minima di 100 euro;\nse l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, non supera il limite di 100 euro\, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;\nil sostituto d’imposta è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
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SUMMARY:Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente\, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti\, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per "natura" - Liquidazione e versamento IVA - Trimestre aprile-giugno
DESCRIPTION:Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre aprile-giugno\, senza maggiorazione di interessi.Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono\, in ragione delle specificità dell’attività esercitata\, versare l’imposta con cadenza trimestrale\, anzichè mensile\, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato nell’anno precedente.\nLa disciplina prevede che: \nse l’imposta da versare non è superiore a 100 euro\, complessiva di eventuali differimenti precedenti\, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;\nil versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per "natura" - Regolarizzazione del versamento IVA - Trimestre gennaio-marzo
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo\, la cui scadenza del termine era il 16.5.2025. Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono\, in ragione delle specificità dell’attività esercitata\, versare l’imposta con cadenza trimestrale\, anzichè mensile\, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato nell’anno precedente.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per opzione - IVA - Regolarizzazione del versamento - Trimestre gennaio-marzo
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo\, la cui scadenza del termine era il 16.5.2025.
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SUMMARY:Autofatture di acquisto intracomunitarie - Operazioni effettuate nel mese di maggio 2025
DESCRIPTION:Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di luglio 2025 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione)\, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di maggio 2025.
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SUMMARY:Autofatture integrative di acquisto intracomunitarie - Emissione
DESCRIPTION:I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale\, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente - Registrazione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per annotare nell’apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, emesse nel mese precedente\, con riferimento al medesimo mese.
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SUMMARY:Comunicazione delle operazioni transfrontaliere - Trasmissione dei dati tramite Sdi
DESCRIPTION:Termine per trasmettere\, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio\, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia\, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti)\, approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343.
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SUMMARY:Contribuenti "supersemplificati" -  Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare\, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”\, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: \nnel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;\nnel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;\nnel quarto foglio (quadro B)\, suddiviso in cinque sezioni\, devono essere indicati\, fra l’altro\, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto\, il volume d’affari e i beni ammortizzabili.
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SUMMARY:Contribuenti "supersemplificati" - Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo
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SUMMARY:Fatture di acquisto intracomunitarie - Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite
DESCRIPTION:Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente\, con riferimento a tale mese.Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l’ordine della numerazione\, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.
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SUMMARY:Contribuenti minimi - Versamento IVA relativa a operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d’imposta\, effettuate nel mese di luglio.Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni: \nprestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;\nacquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;\nacquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.
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SUMMARY:Fatture di importo inferiore a 300\,00 euro - Registrazione nel documento riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente\, di importo inferiore a 300\,00 euro.Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:  \ni numeri delle fatture cui si riferisce;\nl’imponibile complessivo;\nl’IVA distinta per aliquota.
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SUMMARY:Operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia\, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: \ndei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;\nin relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.  \nLa comunicazione non riguarda: \nle operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;\ngli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72\, qualora siano di importo non superiore a 5.000\,00 euro per singola operazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/operazioni-di-acquisto-di-beni-e-di-prestazioni-di-servizi-da-soggetti-non-stabiliti-in-italia-trasmissione-dei-dati-allagenzia-delle-entrate-18/
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SUMMARY:Operazioni fatturate nel mese precedente - Annotazione nei registri o nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare l’ammontare complessivo\, distinto per aliquota\, delle operazioni fatturate nel mese precedente:  \nnei registri previsti ai fini IVA;\novvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati” (regime attualmente abrogato). \nIl prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/operazioni-fatturate-nel-mese-precedente-annotazione-nei-registri-o-nel-prospetto-riepilogativo-16/
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni luglio 2025
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di luglio 2025.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/produttori-e-importatori-di-imballaggi-conai-liquidazione-contributo-e-invio-telematico-dichiarazioni-luglio-2025/
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SUMMARY:Persone fisiche in regime forfetario - IVA - Versamento relativo alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell’imposta\, effettuate nel mese di luglio.I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e\, conseguentemente\, sono tenuti a: \nassolvere l’imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d’imposta\, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;\nversare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. \nNello specifico\, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni: \nper le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;\nper gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che\, nell’anno precedente\, hanno superato la soglia di 10.000\,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell’anno in corso\, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia;\nper le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell’imposta (es. acquisti in reverse charge – circ. 14/2015\, § 7).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/persone-fisiche-in-regime-forfetario-iva-versamento-relativo-alle-operazioni-per-le-quali-risultino-debitori-dellimposta-16/
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SUMMARY:Scontrini e ricevute fiscali - Annotazione sul registro dei corrispettivi
DESCRIPTION:Termine per l’annotazione riepilogativa mensile\, sul registro dei corrispettivi\, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.Possono applicare l’agevolazione\, prevista dall’art. 6 co. 4 del DPR 695/96\, i soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/scontrini-e-ricevute-fiscali-annotazione-sul-registro-dei-corrispettivi-13/
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SUMMARY:Soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi - IVA - Liquidazione e versamento
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al mese di luglio e versamento dell’IVA a debito facendo riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di giugno\, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità: \nne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata;\npossono fare riferimento\, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente\, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. \nPer coloro che iniziano l’attività\, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.\nLa disciplina prevede che: \nse l’imposta da versare non è superiore a 100 euro\, complessiva di eventuali differimenti precedenti\, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;\nil versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.
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SUMMARY:Soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione - Dichiarazione precompilata dall'ADM - Validazione e versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per corrieri espressi\, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l’IVA all’importazione\, per validare la dichiarazione precompilata\, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro\, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia\, per le quali non è applicato il regime speciale “IOSS”;\npresentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati\, tenuta al pagamento dell’IVA;\nsulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. \nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, in un’unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-si-avvalgono-del-regime-speciale-per-liva-allimportazione-dichiarazione-precompilata-dalladm-validazione-e-versamento-dellimposta-13/
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza\, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia\, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 186/2022\, sono sospesi i termini\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023: \ndei versamenti tributari\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010;\nrelativi ai versamenti delle ritenute alla fonte\, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73\, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF\, operati in qualità di sostituti d’imposta;\nrelativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 30 del DL 78/2010. \nLa sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012\, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane\, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali\, e agli atti di cui all’art. 1 co. 792 della L. 160/2019.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-residenza-sede-legale-o-sede-operativa-nei-comuni-di-casamicciola-terme-o-di-lacco-ameno-dellisola-di-ischia-al-26-11-2022-versamenti-sospesi-versamento-rateale-22/
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente\, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede: \nla tassazione in base al realizzo\, per ciascuna operazione\, dei redditi diversi\, con applicazione\, da parte dell’intermediario\, dell’imposta sostitutiva;\nla possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;\nla non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente\, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale\, sia interno che esterno\, assicurando in tal modo l’anonimato al contribuente. \nL’esercizio dell’opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente.\nPer quanto riguarda i rapporti in essere\, l’esercizio dell’opzione deve essere fatto: \nmediante apposita dichiarazione sottoscritta\, comunicata agli intermediari;\nanteriormente all’inizio del periodo d’imposta. \nL’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario.\nSulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che\, attualmente\, è pari al 26%.\nQualora l’intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva\, deve richiederli al contribuente anteriormente all’effettuazione delle operazioni.\nIl contribuente è tenuto a comunicare all’intermediario i dati e le informazioni richiestegli: \nconsegnando la relativa documentazione\, anche in copia;\noppure\, in mancanza di documentazione\, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. \nSe il contribuente non adempie alle richieste\, l’intermediario deve sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.
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