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SUMMARY:Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro
DESCRIPTION:Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF):  \ndelle operazioni\, di valore pari o superiore a 12.500\,00 euro\, compiute nel mese precedente;\nesclusivamente in via telematica\, utilizzando il portale Infostat-UIF.
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SUMMARY:Avvocati che svolgono patrocini a spese dello Stato - Ammissione alla procedura di compensazione dei crediti
DESCRIPTION:Termine finale\, per gli avvocati che vantano dallo Stato crediti per spese\, diritti e onorari per il gratuito patrocinio prestato\, per registrare le fatture\, elettroniche o cartacee\, nella piattaforma elettronica di certificazione\, al fine di esercitare l’opzione per l’ammissione alla procedura di compensazione dei suddetti crediti.Tali crediti\, entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per avvocati (CPA)\, sono ammessi: \nalla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa\, compresa l’IVA;\nal pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione\, anche parziale\, dei suddetti crediti;\nalla compensazione con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali (come stabilito dall’art. 1 co. 860 della L. 197/2022). \nL’opzione può essere esercitata: \ndal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno;\nferma restando la disponibilità di risorse\, anche dal 1° settembre al 31 ottobre.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/avvocati-che-svolgono-patrocini-a-spese-dello-stato-ammissione-alla-procedura-di-compensazione-dei-crediti-6/
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre luglio-settembre - Integrazione dei dati proposti dall'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI\, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate\, laddove il contribuente ritenga che\, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria\, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.L’Agenzia delle Entrate\, infatti: \nintegra\, per ciascun trimestre\, sulla base dei dati in proprio possesso\, le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo\, qualora questa risulti dovuta;\nmette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato\, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi\, un “Elenco A”\, non modificabile\, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo\, e un “Elenco B”\, modificabile\, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta\, benché ne sorga l’obbligo. \nIl contribuente\, o l’intermediario delegato\, con riferimento al suddetto “Elenco B” può: \nvariare i dati comunicati;\nintegrare l’elenco\, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l’imposta risulta dovuta\, ancorché le stesse non siano state individuate dall’Amministrazione finanziaria. \nIn assenza di modifiche da parte del contribuente\, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.\nPer quanto concerne il terzo trimestre solare\, l’Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato\, entro il 15 novembre\, l’ammontare: \ndell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo\, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta;\ndelle integrazioni proposte\, come eventualmente variate dal contribuente. \nEntro il 30 novembre il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-di-bollo-sulle-fatture-elettroniche-trimestre-luglio-settembre-integrazione-dei-dati-proposti-dallagenzia-delle-entrate-2/
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SUMMARY:Imprese di assicurazione e riassicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre\, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto. 
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imprese-di-assicurazione-e-riassicurazione-premi-ed-accessori-incassati-ed-eventuali-conguagli-versamento-dellimposta-sulle-assicurazioni-10/
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SUMMARY:Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti non passivi d’imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari\, per: \nversare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti\, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L’imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese;\npresentare la relativa dichiarazione mensile\, con indicazione dell’imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti\, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
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SUMMARY:Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72\, per: \nversare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti\, registrati con riferimento al secondo mese precedente;\npresentare la relativa dichiarazione mensile\, con indicazione dell’imposta dovuta e versata.
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SUMMARY:Operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie - Fatturazione\, registrazione e annotazione
DESCRIPTION:Obblighi di fatturazione\, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti\, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di settembre 2025\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di settembre 2025. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Accise\, Dogane e Monopoli
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale\, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Accise\, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate: \nnel mese precedente\, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;\nnel trimestre precedente\, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali.
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
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SUMMARY:Tonnage tax - Esercizio dell'opzione decennale o revoca - Imprese marittime
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per comunicare all’Agenzia delle Entrate\, nell’ambito del modello REDDITI 2025\, l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”)\, o la sua revoca\, a decorrere dal periodo d’imposta in corso.In generale\, l’opzione deve essere comunicata con la compilazione del quadro OP del modello REDDITI presentato nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla\, da parte dei seguenti soggetti: \nsocietà per azioni\, società a responsabilità limitata\, società in accomandita per azioni\, società cooperative;\nsocietà in nome collettivo e in accomandita semplice;\nsocietà e enti non residenti (anche privi di personalità giuridica)\, che esercitano nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante stabile organizzazione. \nPertanto\, qualora\, ad esempio\, l’impresa marittima intenda esercitare l’opzione per la tonnage tax a partire dal periodo di imposta 2025\, dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate il quadro OP relativo al modello REDDITI (SP o SC) 2025.\nL’opzione per il regime della tonnage tax deve essere esercitata relativamente a tutte le navi\, dotate dei requisiti richiesti dall’art. 155 del TUIR\, conseguiti entro la chiusura del periodo di imposta cui si riferisce l’opzione.\nPertanto\, l’opzione può essere: \nindividuale\, ossia relativa ad una singola società di navigazione non facente parte di alcun gruppo;\ndi gruppo\, cioè relativa ad un gruppo di imprese\, costituito dalla controllante e da quelle società in relazione alle quali sussiste il c.d. “controllo di diritto”. \nL’opzione di gruppo deve essere esercitata\, oltre che dalla controllante\, anche dalle società controllate (dotate dei requisiti richiesti per l’accesso)\, che devono comunicarla\, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno\, alla società controllante.\nL’opzione viene tuttavia trasmessa all’Agenzia delle Entrate dalla sola società controllante tramite la compilazione del quadro OP del modello REDDITI.\nAlla regola di esercizio dell’opzione mediante invio del quadro OP del modello REDDITI fanno eccezione le ipotesi in cui l’opzione si esercita presentando il modello “Comunicazioni per i regimi di Tonnage tax\, consolidato\, trasparenza e per l’opzione IRAP”\, recato dal provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. 161213\, quali le fattispecie di: \nvariazioni del gruppo di imprese che hanno aderito a tale regime fiscale\, per le quali il modello va presentato entro 3 mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo;\nopzione per il regime della tonnage tax da parte di società che non possono comunicarla con il modello REDDITI\, poiché nel primo anno di attività\, ovvero devono ricorrere ad un diverso modello REDDITI (ad es. REDDITI SP anziché REDDITI SC) avendo mutato la forma societaria in essere nell’annualità precedente\, per le quali ipotesi il modello va trasmesso entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. \nAnche quest’ultima comunicazione va presentata all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, direttamente o tramite un intermediario abilitato.\nLa revoca dell’opzione è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione\, sempre mediante la trasmissione del quadro OP del modello REDDITI opportunamente compilato.\nL’opzione: \nè irrevocabile per 10 esercizi sociali;\nallo scadere del decennio\, si rinnova tacitamente per un altro decennio\, qualora non sia esercitata la revoca. \nIn ragione del rinnovo automatico di tale regime il contribuente intenzionato ad interrompere l’opzione\, una volta concluso il termine di efficacia dell’opzione\, deve comunicarne la revoca mediante il modello OP con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale intende revocare l’opzione per il regime di tonnage tax.
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SUMMARY:Avvocati - Cassa Forense – Emissione straordinaria
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli avvocati dovranno versare: \nla contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti in corso d’anno;\nrateazioni già concesse per contribuzione obbligatoria;\ncontributi anni precedenti;\nrateazioni di istituti facoltativi (es. retrodatazione\, ultra40enne).
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SUMMARY:Commercialisti - CNPADC – Versamento contributi minimi
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi minimi (soggettivo e integrativo).Per l’anno 2025\, sono stati definiti nelle seguenti misure: \n3.140 euro\, il contributo soggettivo minimo;\n942 euro\, il contributo integrativo minimo.
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SUMMARY:Risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate e/o all’Agenzia delle Accise\, Dogane e Monopoli\, in via telematica\, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:  \ndi informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti;\nconsegnate nel mese precedente.
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SUMMARY:Risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
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SUMMARY:Accesso alle dichiarazioni precompilate 2025 - Richiesta all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine entro il quale effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate 2025\, mediante l’apposito servizio reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta è effettuata: \ntrasmettendo all’Agenzia delle Entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti;\ntramite l’apposito software.
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SUMMARY:Accesso alle dichiarazioni precompilate 2025 - Richiesta all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine entro il quale effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate 2025\, mediante l’apposito servizio reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere effettuata: \ntrasmettendo all’Agenzia delle Entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiedono i documenti\, tramite l’apposito software;\noppure effettuando le richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti\, senza scaricare alcun software\, attraverso le funzionalità disponibili all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate\, previa autenticazione con le proprie credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ovvero con una CNS\, una CIE o un’identità SPID\, fornendo i dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione precompilata.
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SUMMARY:Modello 730/2025 integrativo - Invio dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente copia del modello elaborato
DESCRIPTION:Termine per: \ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 integrativi elaborati\, ricevuti entro il 27.10.2025 (in quanto il 25.10.2025 cadeva di sabato)\, e le comunicazioni dei risultati contabili dei modelli 730/2025 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi) ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribiuente;\nconsegnare al contribuente la copia del modello 730 integrativo elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2023 - Terza rata
DESCRIPTION:Termine per versare la terza rata dell’imposta sostitutiva del 16% ai fini della rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Il versamento dell’imposta sostitutiva può infatti essere eseguito in tre rate annuali di pari importo. In questo caso: \nil versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 15.11.2023;\nle rate successive alla prima devono essere maggiorati degli interessi del 3% annuo\, a decorrere dal 15.11.2023.
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