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SUMMARY:Fatture di importo inferiore a 300\,00 euro - Registrazione nel documento riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente\, di importo inferiore a 300\,00 euro.Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:  \ni numeri delle fatture cui si riferisce;\nl’imponibile complessivo;\nl’IVA distinta per aliquota.
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SUMMARY:Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture relative:  \nalle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione\, effettuate nel mese precedente;\nalle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione\, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea\, non soggette all’imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea\, effettuate nel mese precedente;\nalle cessioni intracomunitarie non imponibili\, effettuate nel mese precedente.
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SUMMARY:Operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia\, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: \ndei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;\nin relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.  \nLa comunicazione non riguarda: \nle operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;\ngli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72\, qualora siano di importo non superiore a 5.000\,00 euro per singola operazione.
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SUMMARY:Operazioni fatturate nel mese precedente - Annotazione nei registri o nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare l’ammontare complessivo\, distinto per aliquota\, delle operazioni fatturate nel mese precedente:  \nnei registri previsti ai fini IVA;\novvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati” (regime attualmente abrogato). \nIl prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
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SUMMARY:Scontrini e ricevute fiscali - Annotazione sul registro dei corrispettivi
DESCRIPTION:Termine per l’annotazione riepilogativa mensile\, sul registro dei corrispettivi\, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.Possono applicare l’agevolazione\, prevista dall’art. 6 co. 4 del DPR 695/96\, i soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto
DESCRIPTION:
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2025. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2025. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, tassazione separata\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2024 - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2024\, risultante dalla dichiarazione IVA 2025.L’adempimento riguarda nello specifico: \nl’ottava rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 17.3.2025;\nla quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025 (con la maggiorazione dell’1\,6%);\nla quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025 (con la maggiorazione dell’1\,6%);\nla quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025 (con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell’1\,6%);\nla terza rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025 (con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell’1\,6%). \nIl saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l’interesse annuo del 4% (0\,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario\, a prescindere dal giorno effettivo di versamento\, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).\nIl pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di domenica)\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento terza\, quarta o quinta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda anche il versamento della terza rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0\,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro). \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento terza\, quarta o quinta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda anche il versamento della terza rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0\,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro). \nL’adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:IVA - Mese di agosto - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di agosto\, la cui scadenza del termine era il 16.9.2025.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori nel mese precedente.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.Per le somme erogate nel corso degli anni 2025\, 2026 e 2027\, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.\nDestinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. \nAi fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: \nle somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/premi-di-lavoratori-del-settore-privato-premi-di-produttivita-versamento-dellimposta-sostitutiva-28/
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SUMMARY:Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento terza\, quarta o quinta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS\, devono effettuare il versamento della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda anche il versamento della terza rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0\,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di agosto - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di agosto\, la cui scadenza del termine era il 16.9.2025.
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SUMMARY:Sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti – Comunicazione dati aggiuntivi con modello F24 – Ritenute redditi di lavoro dipendente e autonomo
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta (con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente) deve trasmettere i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati\, relative al mese precedente\, mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” da trasmettere in occasione dell’invio del modello F24 (in alternativa alla presentazione del modello 770).La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d’imposta che hanno esercitato tale facoltà tramite comportamento concludente e che: \ncorrispondono esclusivamente compensi\, sotto qualsiasi forma\, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati;\nsono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;\neffettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97;\nal 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.\nL’acconto dell’addizionale comunale è: \npari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;\ntrattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili\, effettuate a partire dal mese di marzo. \nIl saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate\, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/addizionali-comunali-allirpef-versamento-della-rata-dellacconto-per-lanno-in-corso-relativo-ai-redditi-di-lavoro-dipendente-e-assimilati-16/
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/addizionali-comunali-allirpef-versamento-della-rata-relativa-ai-conguagli-di-fine-anno-dei-redditi-di-lavoro-dipendente-e-assimilati-21/
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