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SUMMARY:Accesso alle dichiarazioni precompilate 2025 - Richiesta all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine entro il quale effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate 2025\, mediante l’apposito servizio reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta è effettuata: \ntrasmettendo all’Agenzia delle Entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti;\ntramite l’apposito software.
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SUMMARY:Accesso alle dichiarazioni precompilate 2025 - Richiesta all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine entro il quale effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate 2025\, mediante l’apposito servizio reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere effettuata: \ntrasmettendo all’Agenzia delle Entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiedono i documenti\, tramite l’apposito software;\noppure effettuando le richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti\, senza scaricare alcun software\, attraverso le funzionalità disponibili all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate\, previa autenticazione con le proprie credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ovvero con una CNS\, una CIE o un’identità SPID\, fornendo i dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione precompilata.
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SUMMARY:Modello 730/2025 integrativo - Invio dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente copia del modello elaborato
DESCRIPTION:Termine per: \ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 integrativi elaborati\, ricevuti entro il 27.10.2025 (in quanto il 25.10.2025 cadeva di sabato)\, e le comunicazioni dei risultati contabili dei modelli 730/2025 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi) ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribiuente;\nconsegnare al contribuente la copia del modello 730 integrativo elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2023 - Terza rata
DESCRIPTION:Termine per versare la terza rata dell’imposta sostitutiva del 16% ai fini della rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Il versamento dell’imposta sostitutiva può infatti essere eseguito in tre rate annuali di pari importo. In questo caso: \nil versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 15.11.2023;\nle rate successive alla prima devono essere maggiorati degli interessi del 3% annuo\, a decorrere dal 15.11.2023.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2023 - Terza rata
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 14% - Rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Terza rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2025. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2024 - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2024\, risultante dalla dichiarazione IVA 2025.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla nona rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 17.3.2025;\nla sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025 (con la maggiorazione dell’1\,6%);\nla quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025 (con la maggiorazione dell’1\,6%);\nla quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025 (con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell’1\,6%);\nla quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025 (con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell’1\,6%). \nIl saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l’interesse annuo del 4% (0\,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario\, a prescindere dal giorno effettivo di versamento\, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).\nIl pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.
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SUMMARY:Saldo o acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di domenica)\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2025. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-26/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
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SUMMARY:Artigiani - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Terza rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per gli artigiani\, il contributo dovuto per l’anno 2025 è pari a 4.460\,64 euro.
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SUMMARY:Commercianti - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Terza rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per i commercianti\, il contributo dovuto per l’anno 2025 è 4.549\,70 euro.
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quarta\, quinta o sesta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda anche il versamento della quarta rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0\,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro). \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quarta\, quinta o sesta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda anche il versamento della quarta rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0\,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro). \nL’adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:IVA - Mese di settembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di settembre\, la cui scadenza del termine era il 16.10.2025.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori nel mese precedente.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.Per le somme erogate nel corso degli anni 2025\, 2026 e 2027\, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.\nDestinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. \nAi fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: \nle somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione.
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SUMMARY:Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quarta\, quinta o sesta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda anche il versamento della quarta rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0\,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di settembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di settembre\, la cui scadenza del termine era il 16.10.2025.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per opzione - IVA - Liquidazione e versamento cumulativo
DESCRIPTION:Liquidazione e versamento dell’IVA: \nrelativa ai mesi di gennaio-novembre 2025;\ndi ammontare cumulativo inferiore a 100 euro\, qualora non sia stata già versata in precedenza. \nLa disciplina prevede infatti che: \nse l’imposta da versare non è superiore a 100 euro\, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;\nil versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 novembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nPossono optare per il versamento dell’IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore alle soglie individuate dall’art. 7 del DPR 542/99.\nAi sensi dell’art. 14 co. 11 della L. 183/2011\, si applicano gli stessi limiti fissati con riguardo al regime di contabilità semplificata dunque\, a decorrere dall’1.1.2023 ex art. 1 co. 276 della L. 197/2022: \n500.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;\n800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi. \nIn presenza dei suddetti requisiti\, i soggetti interessati possono esercitare l’opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.\nI presupposti concernenti il volume d’affari devono essere verificati con riferimento all’anno precedente l’opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell’imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d’affari presunto per tale anno.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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