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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2025 ed eventuale primo acconto per l’anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 31.7.2026 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:
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SUMMARY:Artigiani - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Seconda rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per gli artigiani\, il contributo dovuto per l’anno 2026 è pari a 4.521\,36 euro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/artigiani-versamento-dei-contributi-previdenziali-sul-minimale-di-reddito-seconda-rata-4/
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata\, seconda rata o terza rataseconda o terza rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento: \ndella seconda rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4%;\ndella terza rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2026;\ndella seconda rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8%\, beneficiando della proroga ex art. 6 del DL 89/2026;\ndell’intero importo o della prima rata per i soggetti che beneficiano della proroga ex art. 6 del DL 89/2026\, con la maggiorazione dello 0\,8%\, \ndel: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.\nLa proroga ex art. 6 del DL 89/2026 riguarda i soggetti che: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/artigiani-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-intero-importo-o-prima-rata-seconda-rata-o-terza-rataseconda-o-terza-rata/
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SUMMARY:Commercianti - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Seconda rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per i commercianti\, il contributo dovuto per l’anno 2026 è 4.611\,64 euro.
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento seconda o terza rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% o della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto con maggiorazione 0\,8%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,8%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nIl termine ordinario del 30.6.2026 è stato prorogato al 20.7.2026 dall’art. 6 del DL 89/2026; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2026 applicando la maggiorazione dello 0\,8%.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto con maggiorazione 0\,8%
DESCRIPTION:
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,8% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,8%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026. \nIl termine ordinario del 30.6.2026 è stato prorogato al 20.7.2026 dall’art. 6 del DL 89/2026; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2026 applicando la maggiorazione dello 0\,8%.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,8% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,8% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,8%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nIl termine ordinario del 30.6.2026 è stato prorogato al 20.7.2026 dall’art. 6 del DL 89/2026; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2026 applicando la maggiorazione dello 0\,8%.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,8% - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,8% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,8%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nIl termine ordinario del 30.6.2026 è stato prorogato al 20.7.2026 dall’art. 6 del DL 89/2026; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2026 applicando la maggiorazione dello 0\,8%.\nLa proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società\, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento con maggiorazione 0\,8%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,8%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro\,  compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nIl termine ordinario del 30.6.2026 è stato prorogato al 20.7.2026 dall’art. 6 del DL 89/2026; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2026 applicando la maggiorazione dello 0\,8%.\nLa proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società\, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 116 del TUIR.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contribuenti-con-isa-saldo-e-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-tassazione-separata-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-con-maggiorazione-08/
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SUMMARY:Incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali - Versamento imposta sostitutiva per il 2026
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il versamento con F24 dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) ex art. 1 co. 7 della L. 199/2025\, pari al 5%\, sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026\, in attuazione di rinnovi contrattuali (CCNL) sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026.L’imposta sostitutiva in argomento si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente\, nell’anno 2025\, non superiore a 33.000 euro.\nL’imposta sostitutiva è applicabile solo per il 2026.
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SUMMARY:IVA - Mese di aprile - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile\, la cui scadenza del termine era il 18.5.2026.
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SUMMARY:Lavoro notturno\, festivo\, di turno – Versamento imposta sostitutiva per il 2026
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il versamento con F24 dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) ex art. 1 co. 10 e 11 della L. 199/2025\, pari al 15%\, sulle somme corrisposte\, entro il limite annuo di 1.500 euro\, ai lavoratori dipendenti a titolo di: \nmaggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;\nmaggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale\, come individuati dai CCNL;\nindennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni\, previsti dai CCNL. \nL’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta del settore privato\, escluse le attività di cui all’art. 1 co. 18 della L. 199/2025\, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore\, nell’anno 2025\, a 40.000.\nL’imposta sostitutiva è applicabile solo per il 2026.
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SUMMARY:IVA - Mese di giugno - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di giugno\, la cui scadenza del termine era il 16.7.2026.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori nel mese precedente.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente. \nL’imposta sostitutiva del 5% sulle mance nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica anche alle persone che prestano la propria attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva (UE) 2024/2831 (art. 1 co. 58-bis della L. 197/2022).
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.Per le somme erogate nel corso degli anni 2026 e 2027\, l’imposta sostitutiva è ridotta all’1%.\nDestinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. \nAi fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: \nle somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione.
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SUMMARY:Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento seconda o terza rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4%) o della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di aprile - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di aprile\, la cui scadenza del termine era il 18.5.2026.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di giugno - Regolarizzazione versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di giugno\, la cui scadenza del termine era il 16.7.2026.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per opzione - IVA - Liquidazione e versamento - Trimestre aprile-giugno
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al trimestre aprile-giugno e versamento dell’IVA a debito\, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.La disciplina prevede che: \nse l’imposta da versare non è superiore a 100 euro\, complessiva di eventuali differimenti precedenti\, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;\nil versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 novembre\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nPossono optare per il versamento dell’IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore alle soglie individuate dall’art. 7 del DPR 542/99.\nAi sensi dell’art. 14 co. 11 della L. 183/2011\, si applicano gli stessi limiti fissati con riguardo al regime di contabilità semplificata dunque\, a decorrere dall’1.1.2023 ex art. 1 co. 276 della L. 197/2022: \n500.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;\n800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi. \nIn presenza dei suddetti requisiti\, i soggetti interessati possono esercitare l’opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.\nI presupposti concernenti il volume d’affari devono essere verificati con riferimento all’anno precedente l’opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell’imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d’affari presunto per tale anno.
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SUMMARY:Sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti – Comunicazione dati aggiuntivi con modello F24 – Ritenute redditi di lavoro dipendente e autonomo
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta (con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente) deve trasmettere i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati\, relative al mese precedente\, mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” da trasmettere in occasione dell’invio del modello F24 (in alternativa alla presentazione del modello 770).La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d’imposta che hanno esercitato tale facoltà tramite comportamento concludente e che: \ncorrispondono esclusivamente compensi\, sotto qualsiasi forma\, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati;\nsono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;\neffettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97;\nal 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
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SUMMARY:Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici - Versamento imposta sostitutiva per il 2026
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il versamento con F24 o F24 Enti pubblici dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) ex art. 1 co. 237 della L. 199/2025\, pari al 15% (entro il limite di 800 euro)\, sui compensi per il trattamento economico accessorio\, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa\, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche\, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.L’imposta si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro\, mentre è escluso il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 45 co. 2 del DLgs. 95/2017.\nL’imposta sostitutiva è applicabile solo per il 2026.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.\nL’acconto dell’addizionale comunale è: \npari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;\ntrattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili\, effettuate a partire dal mese di marzo. \nIl saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate\, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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