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SUMMARY:Credito d'imposta investimenti agricoli ZES unica - Comunicazione di accesso
DESCRIPTION:Termine finale per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’attribuzione alle imprese del settore agricolo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023\, prorogato dall’art. 1 co. 544 – 546 della L. 207/2024.Possono beneficiare di tale credito d’imposta\, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato:  \nle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del TFUE;\nle imprese attive nel settore forestale;\nle micro\, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura. \nTali imprese possono accedere all’agevolazione in relazione agli investimenti agevolabili destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata\, Calabria\, Campania\, Molise\, Puglia\, Sardegna e Sicilia\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera a) del TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera c) del TFUE\, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027.
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
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SUMMARY:Riversamento del credito per ricerca e sviluppo - Presentazione della domanda
DESCRIPTION:Termine per la presentazione della domanda per la sanatoria per le indebite compensazioni del credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo\, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.La sanatoria riguarda i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo: \nper attività svolte nel periodo d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;\nrelativi ad attività realmente poste in essere\, le cui spese siano esistenti e documentate\, ma non agevolabili;\nle cui compensazioni sono avvenute sino al 22.10.2021. \nIl termine originario del 30.11.2023 era stato posticipato dal DL 145/2023 (prima al 30.6.2024\, poi al 30.7.2024 in sede di conversione dalla L. 191/2023) e dal DL 39/2024 (al 31.10.2024); per effetto del DL 25/2025 il termine viene ulteriormente prorogato al 3.6.2025.\nL’importo della regolarizzazione può essere riversato: \nin un’unica soluzione;\noppure in tre rate annuali di pari importo\, da corrispondere entro il 3.6.2025\, il 16.12.2025 e il 16.12.2026.
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SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre gennaio-marzo - Versamento
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre gennaio 2025-marzo 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta\, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse\, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.\nNel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sia inferiore a 5.000 euro\, il contribuente può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno\, ossia il 30.9.2025.
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SUMMARY:Liquidazioni periodiche IVA - Dati del trimestre gennaio-marzo - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili\, invece\, presentano più moduli\, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.\nSono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti: \nalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;\nall’effettuazione delle liquidazioni periodiche. \nTuttavia\, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.\nSono esonerati\, tra gli altri: \ni soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;\ni soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;\ngli enti che operano in regime ex L. 398/91;\ni produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo maggio - Registrazione e pagamento dell'imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.5.2025;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo maggio - Registrazione e pagamento dell'imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro
DESCRIPTION:Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF):  \ndelle operazioni\, di valore pari o superiore a 12.500\,00 euro\, compiute nel mese precedente;\nesclusivamente in via telematica\, utilizzando il portale Infostat-UIF.
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SUMMARY:Imprese di assicurazione - Ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nel 2024 - Presentazione della denuncia
DESCRIPTION:Presentazione della denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’anno precedente\, su cui è dovuta l’imposta\, distinti per categorie di assicurazioni. Sulla base della denuncia\, l’Ufficio locale delle Entrate effettua la liquidazione definitiva dell’imposta per l’anno precedente.\nCostituiscono parte integrante della denuncia i dati relativi agli importi versati alle Province in relazione ai contratti di assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori).\nSono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine\, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse\, ma costituiscono\, comunque\, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.
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SUMMARY:Imprese di assicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile\, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo.
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SUMMARY:Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti non passivi d’imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari\, per: \nversare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti\, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L’imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese;\npresentare la relativa dichiarazione mensile\, con indicazione dell’imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti\, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
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SUMMARY:Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72\, per: \nversare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti\, registrati con riferimento al secondo mese precedente;\npresentare la relativa dichiarazione mensile\, con indicazione dell’imposta dovuta e versata.
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SUMMARY:Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Accise\, Dogane e Monopoli
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale\, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Accise\, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate: \nnel mese precedente\, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;\nnel trimestre precedente\, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali.
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SUMMARY:Commercialisti - CNPADC – Versamento contributi minimi
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) devono effettuare il versamento della rata unica o della prima rata dei contributi minimi (soggettivo e integrativo).Per l’anno 2025\, sono stati definiti nelle seguenti misure: \n3.140 euro\, il contributo soggettivo minimo;\n942 euro\, il contributo integrativo minimo.
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. \nI prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio - Deposito dei documenti
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per depositare presso la sede sociale: \nil progetto di bilancio\, con le Relazioni dell’organo amministrativo\, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale;\nle copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate. \nAi sensi dell’art. 2429 co. 3 c.c.\, tali documenti devono restare depositati presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione (29.6.2025).\nSecondo la giurisprudenza\, i giorni che compongono il termine in questione sono “liberi” (il deposito\, per essere tempestivo\, deve\, quindi\, essere effettuato non oltre lo spirare del sedicesimo giorno anteriore a quello dell’assemblea).\nSi precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio\, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2364 co. 2 c.c.\, fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-adempimenti-in-funzione-dellapprovazione-del-bilancio-deposito-dei-documenti-2/
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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio - Pubblicazione dell'avviso di convocazione
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per le Spa e le Sapa con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per pubblicare l’avviso di convocazione dell’assemblea: \nsulla G.U.;\no su un quotidiano. \nTale adempimento è da effettuarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea (29.6.2025).\nSi precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio\, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2364 co. 2 c.c.\, fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-adempimenti-in-funzione-dellapprovazione-del-bilancio-pubblicazione-dellavviso-di-convocazione-2/
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi: \na ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000\,00 euro;\neseguite nel secondo mese precedente;\na valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali\, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.  \nQualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.
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SUMMARY:Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture relative:  \nalle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione\, effettuate nel mese precedente;\nalle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione\, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea\, non soggette all’imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea\, effettuate nel mese precedente;\nalle cessioni intracomunitarie non imponibili\, effettuate nel mese precedente.
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SUMMARY:Acconto IMU per il 2025 - Versamento
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SUMMARY:IMU enti non commerciali - Versamento del conguaglio per il 2024 e della prima rata per il 2025
DESCRIPTION:Termine per il versamento:  \ndella terza rata dell’IMU per il 2024\, ad eventuale conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per tale anno;\ndella prima rata dell’IMU dovuta per il 2025\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2024. \nLa predetta disciplina dei versamenti ex art. 1 co. 763 della L. 160/2019 riguarda gli enti non commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR che possiedono almeno un immobile esente\, in quanto utilizzato per lo svolgimento\, con modalità non commerciali\, delle attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92\nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Modello 730/2025 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025\, per: \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2025-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-3/
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SUMMARY:Modello 730/2025 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2025\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025\, direttamente o tramite intermediario abilitato;\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nLe buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2025-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-4/
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SUMMARY:IVA - Mese di aprile - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile\, la cui scadenza del termine era il 16.5.2025.
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SUMMARY:IVA - Mese di febbraio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di febbraio\, la cui scadenza del termine era il 17.3.2025.
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