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SUMMARY:Certificazione Unica 2025 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite intermediario\, le “Certificazioni Uniche 2025”\, relative al 2024. La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770)\, ossia entro il 31.10.2025.
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SUMMARY:Contributi di previdenza complementare relativi al 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:  \ndei dati relativi al 2024 dei contributi di previdenza complementare\, versati senza il tramite del sostituto d’imposta;\nin relazione a tutti i soggetti del rapporto.
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SUMMARY:Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS - Erogazioni liberali ricevute o rimborsate nel 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine\, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS\, per la comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, in via facoltativa\, dei dati delle:  \nerogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca\, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”\, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;\nerogazioni liberali restituite nel 2024\, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. \nLa comunicazione è obbligatoria: \ncon riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori\, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;\nse dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere\, risultano ricavi\, rendite\, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
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SUMMARY:Erogazioni liberali ricevute o rimborsate nel 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per la comunicazione\, da parte delle fondazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela\, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico\, storico e paesaggistico o lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica\, all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, in via facoltativa\, dei dati delle:  \nerogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca\, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”\, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;\nerogazioni liberali restituite nel 2024\, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. \nLa comunicazione è obbligatoria: \ncon riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori\, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;\nse dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere\, risultano ricavi\, rendite\, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
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SUMMARY:Erogazioni liberali ricevute o rimborsate nel 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per la comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, in via facoltativa\, dei dati delle:  \nerogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca\, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”\, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;\nerogazioni liberali restituite nel 2024\, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. \nLa comunicazione è obbligatoria: \ncon riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori\, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;\nse dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere\, risultano ricavi\, rendite\, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
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SUMMARY:Erogazioni liberali ricevute o rimborsate nel 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per la comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, in via facoltativa\, dei dati delle:  \nerogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca\, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”\, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;\nerogazioni liberali restituite nel 2024\, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. \nLa comunicazione è obbligatoria: \ncon riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori\, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;\nse dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere\, risultano ricavi\, rendite\, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
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SUMMARY:Erogazioni liberali ricevute o rimborsate nel 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine\, per le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica\, per la comunicazione all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, in via facoltativa\, dei dati delle:  \nerogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca\, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”\, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;\nerogazioni liberali restituite nel 2024\, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. \nLa comunicazione è obbligatoria: \ncon riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori\, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;\nse dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere\, risultano ricavi\, rendite\, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
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SUMMARY:Imprese di pompe funebri e attività connesse - Spese sostenute nel 2024\, in relazione a ciascun decesso - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, dei dati:  \ndelle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nel 2024\, con riferimento a ciascun decesso;\ndel soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
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SUMMARY:Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - Dati 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per trasmettere la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate\, ai fini della dichiarazione precompilata\, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2024 dal condominio e imputate ai singoli condomini\, con riferimento: \nagli interventi di recupero del patrimonio edilizio\, di riqualificazione energetica e antisismici\, di rimozione delle barriere architettoniche\, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici\, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;\nall’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici\, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. \nSe\, invece\, anche per un solo intervento\, almeno un condòmino ha deciso di fruire della detrazione utilizzandola direttamente in dichiarazione dei redditi\, gli amministratori sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni\, compresi quelli per i quali è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
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SUMMARY:IVA - Mese di novembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di novembre\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori nel mese precedente.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
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SUMMARY:Modelli 730-4 - Comunicazione della "sede telematica" o delle relative variazioni per il ricevimento
DESCRIPTION:Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite un intermediario incaricato: \nl’apposita “sede telematica” (propria\, di un intermediario o di una società del gruppo);\nal fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4\, relativi alla liquidazione dei modelli 730. \nNel caso in cui si tratti della prima comunicazione\, deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” della “Certificazione Unica”.\nSe si devono comunicare variazioni\, deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.
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SUMMARY:Modello CUPE - Consegna della certificazione relativa agli utili corrisposti
DESCRIPTION:Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione:  \ndegli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES\, residenti e non residenti nel territorio dello Stato\, in qualunque forma corrisposti nel 2024;\ndelle relative ritenute d’acconto operate o delle imposte sostitutive applicate. \nI percettori degli utili utilizzano i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.\nLa certificazione non deve essere rilasciata: \nin relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva\, ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 600/73;\nnel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 3 del DLgs. 461/97. \nSecondo le istruzioni al modello CUPE\, la certificazione deve essere rilasciata dai seguenti soggetti: \nsocietà di capitali ed enti emittenti;\ncasse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;\nintermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli SpA;\nsocietà fiduciarie\, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;\nle imprese di investimento e gli agenti di cambio;\nogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;\nassocianti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.
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SUMMARY:Premi di assicurazione detraibili - Dati relativi al 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):  \ndei dati relativi al 2024 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita\, causa morte e contro gli infortuni);\nin relazione a tutti i soggetti del rapporto.
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.Per le somme erogate nel corso degli anni 2025\, 2026 e 2027\, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.\nDestinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. \nAi fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: \nle somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione. \nL’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi.
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SUMMARY:Rimborsi erogati nel 2024\, in relazione a ogni studente - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:  \ndei dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nel 2024;\ncon riferimento a ciascuno studente.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di novembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di novembre\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo IMU 2024 - Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU dovuta per il 2024\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024.L’IMU dovuta deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. \nIl contribuente\, tuttavia\, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2024\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 17.6.2024 (il termine del 16.6.2024\, cadendo di domenica\, è slittato a lunedì 17.6.2024) sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2023;\nla seconda rata doveva essere versata entro il 16.12.2024\, a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2024 in vigore al 16.12.2024. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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SUMMARY:Saldo IMU 2024 - Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU dovuta per il 2024\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024.L’IMU dovuta deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. \nIl contribuente\, tuttavia\, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2024\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 17.6.2024 (il termine del 16.6.2024\, cadendo di domenica\, è slittato a lunedì 17.6.2024) sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2023;\nla seconda rata doveva essere versata entro il 16.12.2024\, a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2024 in vigore al 16.12.2024. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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SUMMARY:Saldo IMU 2024 - Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU dovuta per il 2024\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024.L’IMU dovuta deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. \nIl contribuente\, tuttavia\, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2024\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 17.6.2024 (il termine del 16.6.2024\, cadendo di domenica\, è slittato a lunedì 17.6.2024) sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2023;\nla seconda rata doveva essere versata entro il 16.12.2024\, a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2024 in vigore al 16.12.2024. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU dovuta per il 2024\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024.L’IMU dovuta deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. \nIl contribuente\, tuttavia\, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2024\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 17.6.2024 (il termine del 16.6.2024\, cadendo di domenica\, è slittato a lunedì 17.6.2024) sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2023;\nla seconda rata doveva essere versata entro il 16.12.2024\, a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2024 in vigore al 16.12.2024. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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SUMMARY:Seconda rata IMU enti non commerciali 2024 - Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi alla seconda rata dell’IMU dovuta per il 2024\, la cui scadenza del termine era il 16.12.2024\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2023\, ai sensi dell’art. 1 co. 763 della L. 160/2019 (disposizione che si applica agli enti non commerciali di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019).In generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Soggetti affidatari del servizio di trasporto pubblico - Spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico sostenute nel 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, dei dati:  \ndelle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale\, regionale e interregionale sostenute nel 2024 dalle persone fisiche;\ndei rimborsi delle spese per l’acquisto degli abbonamenti\, disposti nel 2024. \nNon devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica (tipicamente\, i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti).\nLe comunicazioni relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai relativi rimborsi sono effettuate: \nin via facoltativa\, con riferimento ai periodi d’imposta 2023 e 2024;\nobbligatoriamente\, a partire dal periodo d’imposta 2025.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-affidatari-del-servizio-di-trasporto-pubblico-spese-per-abbonamenti-ai-servizi-di-trasporto-pubblico-sostenute-nel-2024-comunicazione-allanagrafe-tributaria/
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SUMMARY:Soggetti che hanno sostenute spese scolastiche nel 2024 - Esercizio dell'opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione dei redditi precompilata
DESCRIPTION:Termine per esercitare\, in relazione alle spese scolastiche sostenute nel 2024\, l’opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025\, effettuando un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:  \ncompilando l’apposito modello;\nda inviare\, unitamente alla copia di un documento di identità\, tramite posta elettronica.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-hanno-sostenute-spese-scolastiche-nel-2024-esercizio-dellopposizione-allinserimento-dei-dati-nella-dichiarazione-dei-redditi-precompilata/
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF -  Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/addizionali-comunali-allirpef-versamento-della-rata-relativa-ai-conguagli-di-fine-anno-dei-redditi-di-lavoro-dipendente-e-assimilati-15/
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/addizionali-comunali-allirpef-versamento-dei-conguagli-per-cessazione-dei-rapporti-di-lavoro-dipendente-e-assimilati-21/
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei conguagli  per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Avviamento commerciale e contributi pubblici - Compensi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte: \ndel 15% sui compensi per la perdita di avviamento;\ndel 4%\, da parte di Regioni\, Province\, Comuni e enti pubblici e privati sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese\, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
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SUMMARY:Contratti di appalto di opere o servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:  \neffettuate nell’esercizio di impresa;\noppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. \nIl condominio committente\, in qualità di sostituto d’imposta\, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto\, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente.\nLa disciplina prevede inoltre che: \nil condominio\, in qualità di sostituto d’imposta\, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;\nil condominio è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nAl fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro\, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo\, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.\nIl condominio può\, comunque\, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola\, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate\, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi\, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché: \ndetta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;\nla banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.
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