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SUMMARY:Soggetti "solari" obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Erogazioni pubbliche - Pubblicazione nella Nota integrativa delle informazioni relative alle somme ricevute
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che\, quindi\, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese\, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare\, per pubblicare nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente) le informazioni relative: \na sovvenzioni\, sussidi\, vantaggi\, contributi o aiuti\, in denaro o in natura\, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva\, retributiva o risarcitoria\, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2024;\ndi importo complessivo pari o superiore a 10.000\,00 euro annui. \nIl termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali. Pertanto\, ove il bilancio sia approvato nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale\, il termine scade il 30.4.2025.
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SUMMARY:Approvazione del bilancio - Assemblea per l'approvazione o riunione del Consiglio di sorveglianza - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2024\, per l’approvazione dei bilanci.I bilanci chiusi al 31.12.2024 devono essere approvati\, salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 giorni\, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA 2025 - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Termine per la presentazione telematica\, diretta ovvero tramite intermediario abilitato (comprese le società del gruppo) della dichiarazione annuale IVA 2024\, relativa al periodo d’imposta 2024\, con la quale devono essere evidenziate le operazioni attive e passive effettuate\, anche al fine di determinare: \nla posizione IVA (debitoria\, creditoria o in pareggio) complessiva del periodo (liquidazione annuale);\nil volume d’affari realizzato nel medesimo periodo. \nViene redatta utilizzando\, a seconda dei casi: \nil modello di dichiarazione IVA “ordinario”;\nil modello di dichiarazione IVA “Base”. \nGli eventuali crediti IVA per un importo superiore a 5.000 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale\, salvo esonero in base al regime premiale ISA.
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SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre gennaio-marzo - Integrazione dei dati proposti dall'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI\, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate\, laddove il contribuente ritenga che\, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria\, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.L’Agenzia delle Entrate\, infatti: \nintegra\, per ciascun trimestre\, sulla base dei dati in proprio possesso\, le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo\, qualora questa risulti dovuta;\nmette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato\, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi\, un “Elenco A”\, non modificabile\, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo\, e un “Elenco B”\, modificabile\, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta\, benché ne sorga l’obbligo. \nIl contribuente\, o l’intermediario delegato\, con riferimento al suddetto “Elenco B” può: \nvariare i dati comunicati;\nintegrare l’elenco\, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l’imposta risulta dovuta\, ancorché le stesse non siano state individuate dall’Amministrazione finanziaria.  \nIn assenza di modifiche da parte del contribuente\, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.\nPer quanto concerne il primo trimestre solare\, l’Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato\, entro il 15 maggio\, l’ammontare: \ndell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo\, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta;\ndelle integrazioni proposte\, come eventualmente variate dal contribuente.  \nEntro il 31 maggio il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-di-bollo-sulle-fatture-elettroniche-trimestre-gennaio-marzo-integrazione-dei-dati-proposti-dallagenzia-delle-entrate-3/
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SUMMARY:IVA - Infedele presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:  \nl’infedele presentazione della dichiarazione IVA 2024 relativa al 2023;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2024. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2023\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/iva-infedele-presentazione-delle-dichiarazioni-e-dei-versamenti-regolarizzazione-2/
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SUMMARY:Soggetti con diritto al rimborso IVA infrannuale - Richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione - I trimestre 2025
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario\, il modello TR\, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre gennaio-marzo 2025.L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre)\, se di ammontare superiore a 2.582\,28 euro\, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti: \naliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media\, maggiorata del 10%\, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;\noperazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8\, 8-bis e 9 del DPR 633/72\, nonchè di operazioni assimilate e intracomunitarie\, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;\nbeni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;\nsoggetti non residenti: svolgimento dell’attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta;\noperazioni non soggette: effettuazione\, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato\, delle seguenti operazioni\, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA\, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali\, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72\, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72\, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa. \nIn alternativa alla richiesta di rimborso\, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-diritto-al-rimborso-iva-infrannuale-richiesta-di-rimborso-o-di-utilizzo-in-compensazione-i-trimestre-2025/
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SUMMARY:Canone RAI - Pagamento della seconda rata trimestrale
DESCRIPTION:Termine per il pagamento della seconda rata trimestrale del canone RAI relativo al 2025\, mediante il modello F24\, nei casi in cui:  \nnessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;\noppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. \nIl versamento può essere eseguito: \nin unica soluzione (90\,00 euro);\nin due rate semestrali\, scadenti il 31.1.2025 e il 31.7.2025 (45\,00 euro ciascuna);\nin quattro rate trimestrali\, scadenti il 31.1.2025\, il 30.4.2025\, il 31.7.2025 e il 31.10.2025 (22\,50 euro ciascuna).
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SUMMARY:Cinque per mille - Richiesta all'Agenzia delle Entrate di correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari
DESCRIPTION:Termine\, per le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate\, per richiedere all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF\, pubblicato a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2025.Al fine di coordinare l’ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore\, con l’art. 9 co. 6 del DL 228/2021\, come modificato dall’art. 1 co. 3 del DL 202/2024\, viene estesa anche per il 2025 la possibilità per gli enti con la qualifica di ONLUS di essere destinatari del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.\nPer gli enti dotati di tale qualifica\, le disposizioni dell’art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017\, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS\, hanno effetto a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (intervenuta il 23.11.2021)\, quindi dal 2026.
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SUMMARY:Cinque per mille - Richiesta al CONI di correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari
DESCRIPTION:Termine per richiedere al CONI la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF\, pubblicato a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2025.
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SUMMARY:Enti del Terzo Settore - Cinque per mille - Richiesta al Ministero di correzione degli errori nell'elenco dei beneficiari
DESCRIPTION:Termine\, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS\, per richiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF\, pubblicato a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2025.
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SUMMARY:Eredi delle persone decedute nel corso del 2024 - Dichiarazione IVA - Presentazione
DESCRIPTION:Termine di presentazione\, in via telematica\, della dichiarazione IVA 2025:  \ncui era obbligato il defunto\, qualora gli eredi non abbiano proseguito l’attività;\ncomposta da più moduli\, qualora gli eredi abbiano proseguito l’attività.
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SUMMARY:Eredi delle persone decedute nel corso del 2024 - Dichiarazioni IVA infedeli e versamenti - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo\, in relazione all’operato del de cuius:  \nl’infedele presentazione della dichiarazione IVA 2024 relativa al 2023;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2024. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2023\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
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SUMMARY:Gasolio per autotrazione - Domanda per il credito d'imposta o il rimborso -  Trimestre gennaio-marzo
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi\, per presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione per ottenere il credito d’imposta in relazione all’applicazione della “carbon tax” o dell’aumento delle accise al gasolio per autotrazione\, in relazione al trimestre gennaio-marzo.Il credito d’imposta: \nspetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11\,5 tonnellate;\npuò essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero chiesto a rimborso\, purché di importo pari ad almeno 25\,00 euro.
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SUMMARY:Gestori ambientali- Pagamento del diritto annuale d'iscrizione all'Albo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta\, trasporto\, intermediazione o bonifica di rifiuti\, per il pagamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali\, relativo al 2025\, per un importo che varia in relazione alla categoria e alla classe di attività del soggetto.
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, mediante il modello F24\, della seconda rata bimestrale dell’imposta di bollo\, da parte dei soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale\, diversi dagli intermediari finanziari di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72.I soggetti autorizzati ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale presentano\, entro il 31 gennaio di ciascun anno\, una dichiarazione all’Ufficio competente\, con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.\nAl termine di ogni bimestre è versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva sui finanziamenti - Operazioni effettuate nel 2024 - Dichiarazione
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano operazioni di finanziamento a medio e lungo termine\, per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 2024.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva sui finanziamenti - Operazioni effettuate nel 2024 - Dichiarazione
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano operazioni di finanziamento a medio e lungo termine\, per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 2024.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva sui finanziamenti - Versamento prima rata di acconto
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano operazioni di finanziamento\, per il versamento della prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva\, pari al 45% dell’acconto dovuto per il 2025\, corrispondente al 95% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2024.L’applicazione dell’imposta sostitutiva è opzionale e sostituisce: \nl’imposta di registro;\nl’imposta di bollo;\nl’imposta ipotecaria;\nl’imposta catastale;\nle tasse sulle concessioni governative. \nL’imposta sostitutiva può trovare applicazione solo alle operazioni di finanziamento “a medio o lungo termine” (salve le eccezioni previste dall’art. 16 del DPR 601/73 in relazione a specifici settori).\nDi seguito si riepilogano le aliquote dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti: \naliquota ordinaria: 0\,25%;\naliquota per i finanziamenti a favore di ex IACP\, oggi ATER per la costruzione di case di edilizia economica e popolare: 0\,125%;\naliquota per i finanziamenti a favore di persone fisiche “privati”\, per l’acquisto\, la costruzione o la ristrutturazione di immobili abitativi e pertinenze in assenza di agevolazioni “prima casa”: 2%;\nin presenza delle condizioni di applicazione dell’agevolazione prima casa giovani (art. 64 co. 8 del DL 73/2021): esenzione.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva sui finanziamenti - Versamento prima rata di acconto
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano operazioni di finanziamento\, per il versamento della prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva\, pari al 45% dell’acconto dovuto per il 2025\, corrispondente al 95% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2024.L’applicazione dell’imposta sostitutiva è opzionale e sostituisce: \nl’imposta di registro;\nl’imposta di bollo;\nl’imposta ipotecaria;\nl’imposta catastale;\nle tasse sulle concessioni governative. \nL’imposta sostitutiva può trovare applicazione solo alle operazioni di finanziamento “a medio o lungo termine” (salve le eccezioni previste dall’art. 16 del DPR 601/73 in relazione a specifici settori).\nDi seguito si riepilogano le aliquote dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti: \naliquota ordinaria: 0\,25%;\naliquota per i finanziamenti a favore di ex IACP\, oggi ATER per la costruzione di case di edilizia economica e popolare: 0\,125%;\naliquota per i finanziamenti a favore di persone fisiche “privati”\, per l’acquisto\, la costruzione o la ristrutturazione di immobili abitativi e pertinenze in assenza di agevolazioni “prima casa”: 2%;\nin presenza delle condizioni di applicazione dell’agevolazione prima casa giovani (art. 64 co. 8 del DL 73/2021): esenzione.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva sui finanziamenti - Versamento prima rata di acconto
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano operazioni di finanziamento\, per il versamento della prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva\, pari al 45% dell’acconto dovuto per il 2025\, corrispondente al 95% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2024.L’applicazione dell’imposta sostitutiva è opzionale e sostituisce: \nl’imposta di registro;\nl’imposta di bollo;\nl’imposta ipotecaria;\nl’imposta catastale;\nle tasse sulle concessioni governative. \nL’imposta sostitutiva può trovare applicazione solo alle operazioni di finanziamento “a medio o lungo termine” (salve le eccezioni previste dall’art. 16 del DPR 601/73 in relazione a specifici settori).\nDi seguito si riepilogano le aliquote dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti: \naliquota ordinaria: 0\,25%;\naliquota per i finanziamenti a favore di ex IACP\, oggi ATER per la costruzione di case di edilizia economica e popolare: 0\,125%;\naliquota per i finanziamenti a favore di persone fisiche “privati”\, per l’acquisto\, la costruzione o la ristrutturazione di immobili abitativi e pertinenze in assenza di agevolazioni “prima casa”: 2%;\nin presenza delle condizioni di applicazione dell’agevolazione prima casa giovani (art. 64 co. 8 del DL 73/2021): esenzione.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Prestatori di servizi di pagamento - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei servizi
DESCRIPTION:Termine\, per i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e per quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine\, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante\, per: \ncomunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontalieri;\nladdove\, nel corso del trimestre precedente\, abbiano fornito servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. \nL’Agenzia delle Entrate trasmetterà i file al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP)\, il quale archivia\, aggrega e analizza\, in relazione ai singoli beneficiari\, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.
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SUMMARY:Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età - Dichiarazione per fruire dell'esenzione dal canone RAI - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, da parte dei pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età che per la prima volta fruiscono del beneficio\, dell’apposita dichiarazione per fruire dell’esenzione dal canone RAI\, a decorrere dall’anno in corso.Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno (semprechè il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31.7\, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro tale termine (31.7.2025).\nIl canone RAI non è dovuto per i soggetti: \ndi età pari o superiore a 75 anni;\ncon un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui;\nnon conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio\, fatta eccezione per collaboratori domestici\, colf e badanti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/pensionati-a-basso-reddito-con-almeno-75-anni-di-eta-dichiarazione-per-fruire-dellesenzione-dal-canone-rai-presentazione-allagenzia-delle-entrate-4/
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SUMMARY:Revisori dei conti degli enti locali - Versamento del contributo annuale
DESCRIPTION:Termine per:  \neffettuare il versamento del contributo di 25\,00 euro relativo all’anno in corso;\ninserire le coordinate del proprio versamento nell’apposito sito Internet.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/revisori-dei-conti-degli-enti-locali-versamento-del-contributo-annuale-2/
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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