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SUMMARY:Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Rinnovo del parco veicolare con veicoli a elevata sostenibilità ecologica - Prova del perfezionamento dell'investimento
DESCRIPTION:Termine finale\, entro le ore 16:00\, per i soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse nel primo periodo disponibile (1.7.2022 – 16.8.2022)\, per rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento\, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione.Le domande rendicontate saranno oggetto di verifica\, ai fini dell’erogazione dei contributi spettanti.\nGli incentivi sono previsti per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare\, eliminando i veicoli più obsoleti.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo - Utilizzo del credito in 10 rate per superbonus\, bonus barriere e sismabonus - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite intermediario
DESCRIPTION:Termine iniziale per trasmettere all’Agenzia delle Entrate\, direttamente da parte del fornitore o del cessionario o tramite un intermediario di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98\, dotato di delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti\, la comunicazione per fruire in 10 rate annuali di pari importo dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023 e non ancora utilizzati\, in relazione: \nal superbonus (art. 119 del DL 34/2020);\nagli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter DL 34/2020);\nal sismabonus (art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013). \nIl provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123 precisa che può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui sopra\, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione (purché non utilizzata in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 e derivante da comunicazioni inviate entro il 31.3.2023).\nQualora la trasmissione della comunicazione avvenga direttamente dal cessionario o dal fornitore\, la comunicazione poteva essere inviata già dal 2.5.2023.\nLa comunicazione: \npuò riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile (con successive comunicazioni potranno essere rateizzati\, anche in più soluzioni\, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti\, purché derivanti da comunicazioni di opzioni trasmesse entro il 31.3.2023);\nè immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata. \nTale ripartizione può dunque essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite: \nagli anni 2022 e seguenti\, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.10.2022\, per gli interventi agevolati con superbonus;\nagli anni 2023 e seguenti\, per le comunicazioni di opzione inviate dall’1.11.2022 al 31.3.2023\, per gli interventi agevolati con superbonus\, o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31.3.2023\, per bonus barriere o sismabonus. \nLe dieci rate annuali di pari importo\, conseguenti alla ripartizione\, decorrono dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.\nLa scelta di ripartire la quota residua del credito in 10 rate annuali di pari importo è irrevocabile.\nCiascuna nuova rata annuale risultante dalla predetta ripartizione in 10 rate annuali: \npuò essere utilizzata esclusivamente in compensazione\, ex art. 17 del DLgs. 241/97\, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento (con apposita risoluzione saranno istituiti specifici codici tributo ed impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24);\nper la quota non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso;\nnon può essere ceduta ad altri soggetti\, oppure ulteriormente ripartita.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/detrazioni-edilizie-cessione-della-detrazione-e-sconto-sul-corrispettivo-utilizzo-del-credito-in-10-rate-per-superbonus-bonus-barriere-e-sismabonus-comunicazione-allagenzia-delle-entrate-trami/
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo giugno - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.6.2023;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-locazione-di-immobili-con-decorrenza-primo-giugno-registrazione-e-pagamento-imposta-di-registro-per-i-nuovi-contratti-rinnovi-e-annualita/
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo giugno - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.6.2023;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti.
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.\nI prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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SUMMARY:Soggetti obbligati alla presentazione del Modello MUD - Presentazione alla Camera di commercio
DESCRIPTION:Termine per presentare alla Camera di commercio competente per territorio\, la dichiarazione ambientale (modello MUD)\, con il quale si dichiarano\, indicandone quantità e tipologia\, i rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2022.Il termine di presentazione del modello\, ordinariamente fissato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento\, nel caso in cui siano apportate modifiche e integrazioni al modello tramite decreto del Presidente del Consiglio del Ministri\, è fissato entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.\nIl modello di dichiarazione ambientale da utilizzare per le dichiarazioni da presentare nel 2023 con riferimento all’anno 2022 è quello previsto dal DPCM 3.2.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 10.3.2023 e con termine di presentazione che scade quindi l’8.7.2023).\nIl Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in sei Comunicazioni: \nComunicazione rifiuti;\nComunicazione veicoli fuori uso;\nComunicazione imballaggi\, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio;\nComunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;\nComunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;\nComunicazione produttori di apparechciature elettriche ed elettroniche. \nDeve essere presentato un MUD per ogni unità locale a prescindere dal numero di Comunicazioni\, alla Camera di Commercio competente suI territorio in cui è insediata I’unità IocaIe cui si riferisce Ia dichiarazione.\nPer unità locale si intende Ia sede presso Ia quaIe iI dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto deIIa dichiarazione\, in reIazione aIIe attività ivi svoIte (produzione\, deposito preIiminare\, messa in riserva\, recupero/smaItimento\, deposito definitivo).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-obbligati-alla-presentazione-del-modello-mud-presentazione-alla-camera-di-commercio/
CATEGORIES:Scadenze,Soggetti obbligati alla presentazione del MUD
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SUMMARY:Fatture di importo inferiore a 300\,00 euro - Registrazione nel documento riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente\, di importo inferiore a 300\,00 euro.Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: \ni numeri delle fatture cui si riferisce;\nl’imponibile complessivo;\nl’IVA distinta per aliquota.
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SUMMARY:Tax credit musica - Spese sostenute nel 2022 - Presentazione delle istanze
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e organizzatrici di spettacoli di musica dal vivo\, per presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti nel 2022 per attività di sviluppo\, produzione\, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese: \niscritte al Registro delle imprese con codice ATECO 5920;\nesistenti da almeno un anno dalla richiesta di accesso alla misura;\nnel cui oggetto sociale è prevista la produzione\, in forma continuativa e strutturale\, di fonogrammi di cui all’art. 78 della L. 633/41 o di videogrammi musicali oppure la produzione e l’organizzazione di spettacoli dal vivo. \nNon rileva l’ordine di presentazione delle istanze.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi: \na ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000\,00 euro;\neseguite nel secondo mese precedente;\na valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali\, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. \nQualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.
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SUMMARY:Concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica - Proroga - Versamento del corrispettivo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti titolari di concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento\, per il versamento della rata degli importi dovuti al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024\, in scadenza il 29.6.2023.Gli importi totali dovuti sono determinati calcolando: \nil corrispettivo unitario pagato per il nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento;\ne l’importo dei diritti novennali degli apparecchi\, posseduti al 31.10.2022\, maggiorato del 15% e proporzionato alla durata della proroga. \nPer quanto riguarda il 2023\, entro il 15.7.2023\, è versata la prima rata di pari importo: \ndel corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi;\ndell’importo dei diritti novennali degli apparecchi\, maggiorato del 15%. \nLa seconda rata di pari importo è versata entro l’1.10.2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/concessioni-di-realizzazione-e-conduzione-delle-reti-di-gestione-telematica-proroga-versamento-del-corrispettivo/
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SUMMARY:Concessioni per la raccolta a distanza di giochi pubblici - Proroga - Versamento del corrispettivo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti titolari di concessioni per la raccolta a distanza di giochi pubblici\, per il versamento della rata del corrispettivo dovuto per il 2023\, al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024\, scadute il 31.12.2022.Gli importi sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessorie alle predette concessioni e dalla normativa vigente.\nIl corrispettivo una tantum è: \ncalcolato in proporzione alla durata della proroga;\nmaggiorato del 15% rispetto alla previsione delle norme in vigore;\nversato in due rate di pari importo per il 2023 (15.7.2023 e 1.10.2023) e per il 2024 (15.1.2024 e 1.6.2024).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/concessioni-per-la-raccolta-a-distanza-di-giochi-pubblici-proroga-versamento-del-corrispettivo/
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SUMMARY:Concessioni per la raccolta del gioco del Bingo - Proroga - Versamento del corrispettivo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti titolari di concessioni per la raccolta del gioco del Bingo\, per il versamento della rata del corrispettivo dovuto per il 2023\, al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024\, scadute il 31.3.2023.Gli importi sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessorie alle predette concessioni e dalla normativa vigente.\nIl corrispettivo una tantum è: \ncalcolato in proporzione alla durata della proroga;\nmaggiorato del 15% rispetto alla previsione delle norme in vigore;\nversato in due rate di pari importo per il 2023 (15.7.2023 e 1.10.2023) e per il 2024 (15.1.2024 e 1.6.2024).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/concessioni-per-la-raccolta-del-gioco-del-bingo-proroga-versamento-del-corrispettivo/
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SUMMARY:IVA - Versamento rateale del saldo relativo al 2022
DESCRIPTION:Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2022\, risultante dalla dichiarazione IVA 2023.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il termine ordinario del 16.3.2023;\nla seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il termine del 30.6.2023 (con la maggiorazione dell’1\,6%). \nIl saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l’interesse annuo del 4% (0\,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario\, a prescindere dal giorno effettivo di versamento\, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).\nIl pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il mese di novembre.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/iva-versamento-rateale-del-saldo-relativo-al-2022/
CATEGORIES:Scadenze,Titolari di partita IVA
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2022 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Artigiani – Titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento seconda rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento della seconda rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari di partita IVA\, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023.
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SUMMARY:Attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione -  Imposta di bollo speciale - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’imposta di bollo speciale annuale dovuta con riferimento alle attività finanziarie che: \nsono state oggetto di operazioni di emersione per effetto della normativa sul c.d.”scudo fiscale”;\ntramite la procedura del rimpatrio\, sono state formalmente assunte in custodia\, deposito\, amministrazione o gestione presso gli intermediari a ciò abilitati. \nL’imposta di bollo speciale è dovuta: \nnella misura dello 0\,4%;\nper le sole attività finanziarie rimpatriate e che sono ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno. \nSe nel corso del periodo d’imposta viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza\, l’imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime sulla base di un criterio pro rata temporis. A tal fine\, l’imposta deve essere calcolata sul valore delle attività alla data della perdita della segretazione rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime.
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SUMMARY:IMU - Omessi\, insufficienti o tardivi versamenti - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2023\, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023.L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. \nIl contribuente\, tuttavia\, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2023\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2022;\nla seconda rata deve essere versata entro il 18.12.2023 (in quanto il termine ordinario del 16.12.2023 cade di sabato)\, a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2023. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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SUMMARY:Commercianti – Titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento seconda rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento della seconda rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda i commercianti titolari di partita IVA\, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-titolari-di-partita-iva-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-seconda-rata/
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SUMMARY:IVA - Mese di maggio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio\, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023.
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SUMMARY:IMU enti non commerciali - Omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dovuto - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti\, la cui scadenza era il 16.6.2023\, relativi: \nal conguaglio dell’imposta municipale propria (IMU) complessivamente dovuta per il 2022;\nalla prima rata dell’IMU dovuta per il 2023\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2022. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:IVA - Mese di marzo - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di marzo\, la cui scadenza del termine era il 17.4.2023.
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