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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, tassazione separata\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-cedolare-secca-sulle-locazioni-tassazione-separata-ivie-e-ivafe-versamento-rateale-soggetti-titolari-di-partita-iva/
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SUMMARY:IRPEF - Riduzione o non effettuazione dell'acconto di novembre - Comunicazione al sostituto d'imposta
DESCRIPTION:Termine per comunicare al sostituto d’imposta che nel mese di novembre effettua la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF: \ndi non effettuare la trattenuta di tali somme;\ndi trattenere tali somme in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perchè\, ad esempio\, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi). \nTale comunicazione può avvenire: \nsia nel caso in cui l’importo dell’acconto sia stato determinato in sede di elaborazione del modello 730 sulla base del c.d. “metodo storico”;\nsia nel caso in cui il contribuente avesse già indicato nel modello 730 un diverso importo dell’acconto da versare\, sulla base del c.d. “metodo previsionale”.
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SUMMARY:Cedolare secca - Riduzione o non effettuazione dell'acconto di novembre - Comunicazione al sostituto d'imposta
DESCRIPTION:Termine per comunicare al sostituto d’imposta che nel mese di novembre effettua la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo alla cedolare secca: \ndi non effettuare la trattenuta di tali somme;\ndi trattenere tali somme in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perchè\, ad esempio\, le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi). \nTale comunicazione può avvenire: \nsia nel caso in cui l’importo dell’acconto sia stato determinato in sede di elaborazione del modello 730 sulla base del c.d. “metodo storico”;\nsia nel caso in cui il contribuente avesse già indicato nel modello 730 un diverso importo dell’acconto da versare\, sulla base del c.d. “metodo previsionale”.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-tassazione-separata-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-rateale-soggetti-senza-partita-iva-4/
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SUMMARY:Modello 730/2023 precompilato - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello 730/2023 precompilato\, relativo al periodo d’imposta 2022.Il modello deve essere presentato: \ndirettamente all’Agenzia delle Entrate;\nal Caf o al professionista;\noppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
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SUMMARY:Modello 730/2023 ordinario - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello 730/2023 ordinario\, relativo al periodo d’imposta 2022.Il modello deve essere presentato: \nal Caf o al professionista abilitato;\noppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.  \nNel caso di presentazione al sostituto d’imposta\, il contribuente deve consegnare il modello 730/2023 ordinario già compilato.\nNel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato\, possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.6.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.6.2023. \nIl restante 50% degli importi deve essere versato entro il 30.11.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-domicilio-fiscale-sede-legale-o-sede-operativa-nel-territorio-del-comune-di-lampedusa-e-linosa-riduzione-dei-versamenti-versamento-rateale-degli-importi-5/
CATEGORIES:Datori di lavoro,Enti commerciali,Enti non commerciali,Persone fisiche,Scadenze,Società di capitali,Società di persone
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SUMMARY:Conciliazione giudiziale agevolata - Sottoscrizione dell'accordo
DESCRIPTION:Termine per la sottoscrizione dell’accordo ai fini della conciliazione agevolata dei processi perndenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado o di secondo grado.Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti “impositivi”.\nIn caso di conciliazioni agevolata: \nle sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo;\nnon ha rilevanza se l’accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio. \nI versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro venti giorni dalla stipula dell’accordo e la dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo\, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/conciliazione-giudiziale-agevolata-sottoscrizione-dellaccordo/
CATEGORIES:Enti commerciali,Enti non commerciali,Persone fisiche,Scadenze,Società di capitali,Società di persone
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Presentazione dell'istanza e versamento degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per presentare l’istanza e versare gli importi dovuti (interamente o solo la prima rata) al fine di definire le controversie\, attribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\, pendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.Sono esclusi: \ntutte le liti in cui sono parti diversi enti impositori\, ancorché di natura tributaria;\nprocessi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell’Unione europea\, inclusa l’IVA all’importazione. \nPer poter definire la lite\, occorre che: \nentro l’1.1.2023\, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia fiscale;\nnel momento di presentazione della domanda\, non si sia ancora formato il giudicato. \nRientrano le liti pendenti in qualsiasi grado del giudizio\, anche in Cassazione o in rinvio.\nLa lite non deve riguardare “atti impositivi”\, pertanto possono essere definite le liti su atti aventi funzione liquidatoria (il caso classico è la cartella di pagamento che riscuote somme sulla base di un previo accertamento o della dichiarazione).\nI benefici si sostanziano: \nnel pagamento del 5% delle imposte\, se il processo pende in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio;\nnel pagamento del 15% delle imposte\, con stralcio di sanzioni e interessi\, se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso);\nnel pagamento del 40% delle imposte\, con stralcio di sanzioni e interessi\, se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado;\nnel pagamento del 90% dell’imposta\, con stralcio di sanzioni e interessi\, in caso di pendenza in primo grado con avvenuta costituzione in giudizio e di pendenza in rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione;\nnello stralcio di soli sanzioni e interessi\, se il contribuente\, in primo o in secondo grado\, oppure in tutti e due i gradi\, è risultato soccombente. \nSe la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo\, si paga: \nil 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);\nil 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio\, e non si è formato il giudicato). \nPer le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo\, se questo è stato definito in altro modo\, si ha il totale stralcio della sanzione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/definizione-delle-liti-pendenti-presentazione-dellistanza-e-versamento-degli-importi-dovuti/
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-residenti-od-operanti-nei-territori-dellemilia-romagna-marche-e-toscana-colpiti-dallalluvione-rottamazione-dei-ruoli-presentazione-dellistanza/
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SUMMARY:Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione - Perfezionamento
DESCRIPTION:Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione\, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino\, tramite:\nla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;\nla sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023. \nIl pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.\nLa rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate\, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.\nTale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rinuncia-agevolata-ai-ricorsi-in-cassazione-perfezionamento-2/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.6.2023.
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SUMMARY:Modello REDDITI PF 2023 - Omessa presentazione in Posta - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2023 su formato cartaceo\, la cui scadenza del termine era il 30.6.2023\, con la corresponsione della sanzione ridotta pari a 25\,00 euro. Peraltro\, entro il 30.11.2023 è possibile presentare la dichiarazione in via telematica\, senza sanzioni.
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SUMMARY:Tobin tax - Versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie relativa:\nai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;\nai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;\nalle “operazioni ad alta frequenza”\, \neffettuati nel mese precedente.\nI notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni.
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Ripresa versamenti sospesi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza\, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia\, per effettuare i versamenti sospesi\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023\, in un un’unica soluzione o in forma rateale.\nAi sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 186/2022\, sono sospesi i termini\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023: \ndei versamenti tributari\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010;\nrelativi ai versamenti delle ritenute alla fonte\, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73\, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF\, operati in qualità di sostituti d’imposta;\nrelativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 30 del DL 78/2010. \nLa sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012\, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane\, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali\, e agli atti di cui all’art. 1 co. 792 della L. 160/2019.\nGli adempimenti tributari\, diversi dai versamenti\, non eseguiti per effetto della suddetta sospensione\, sono effettuati entro il 30.9.2023.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.6.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.6.2023. \nIl restante 50% degli importi deve essere versato entro il 30.11.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 31.7.2023.
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SUMMARY:Tobin tax - Versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie relativa:\nai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;\nai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;\nalle “operazioni ad alta frequenza”\, \neffettuati nel mese precedente.\nI notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Canone RAI - Pagamento della seconda rata semestrale o terza trimestrale
DESCRIPTION:Termine per il pagamento della seconda rata semestrale\, ovvero della terza rata trimestrale\, del canone RAI relativo al 2023\, mediante il modello F24\, nei casi in cui: \nnessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;\noppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. \nIl versamento può essere eseguito: \nin unica soluzione;\nin due rate semestrali\, scadenti il 31.1.2023 e il 31.7.2023;\nin quattro rate trimestrali\, scadenti il 31.1.2023\, il 30.4.2023\, il 31.7.2023 e il 31.10.2023.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
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DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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