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SUMMARY:Buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico - Domande
DESCRIPTION:Termine entro il quale è possibile presentare la domanda per ottenere il c.d. “bonus trasporti” introdotto dall’art. 4 del DL 5/2023.Ai fini dell’accesso\, il beneficiario deve essere in possesso di specifici requisiti\, in particolare deve aver conseguito\, nell’anno 2022\, un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.\nIl bonus: \nè utilizzabile – nel limite delle risorse stanziate – per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale\, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (il buono non può essere utilizzato per l’acquisto dei servizi di prima classe\, executive\, business\, club executive\, salotto\, premium\, working area e business salottino);\nha un valore del 100% della spesa da sostenere\, nel limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario\, e potrà essere utilizzato per l’acquisto\, effettuato entro il 31.12.2023\, di un solo abbonamento\, annuale\, mensile\, o relativo a più mensilità;\nè personale e utilizzabile una sola volta\, non è cedibile e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE (resta ferma la detrazione ex 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR\, sulla spesa ulteriore).
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SUMMARY:Comunicazione al fondo pensione - Importo non dedotto dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente
DESCRIPTION:Comunicazione al fondo pensione o all’impresa assicuratrice dell’importo dei contributi o dei premi versati nell’anno precedente che non sono stati dedotti\, in tutto o in parte\, nella dichiarazione dei redditi.Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti\, infatti\, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare (collettiva o individuale).\nI contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente\, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi\, anche aziendali\, alle forme di previdenza complementare: \nsono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR;\nin generale\, per un importo non superiore a 5.164\,57 euro. 
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SUMMARY:Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta per il 2024 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, mediante trasmissione telematica o tramite PEC\, l’autocertificazione\, con effetto per il 2024\, riguardante:  \nla non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica\, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;\nla non detenzione\, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica\, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. \nLa presentazione dell’autocertificazione:  \nrelativa al 2024\, può avvenire entro il 31.1.2024\, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;\nse avviene dall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024\, ha effetto solo per il secondo semestre 2024. \nIl termine del 31.12.2023 non è perentorio\, ma è preferibile per evitare il primo addebito della rata di gennaio 2024 e di dover richiedere il rimborso.
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