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SUMMARY:Acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2022.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2022 non superiori a 170.000 euro - Versamento seconda rata di acconto 2023
DESCRIPTION:Termine\, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro\, per effettuare il versamento della seconda rata di acconto 2023 dovuto in base alla dichiarazione dei redditi\, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL.Il versamento può essere effettuato: \nin un’unica soluzione;\noppure in cinque rate mensili di pari importo\, a decorrere dal mese di gennaio\, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. \nSulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21 maggio 2009).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/persone-fisiche-titolari-di-partita-iva-con-ricavi-o-compensi-2022-non-superiori-a-170-000-euro-versamento-seconda-rata-di-acconto-2023/
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SUMMARY:Saldo IMU 2023 - Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dell’IMU dovuta per il 2023\, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023.L’IMU dovuta per il 2023 doveva essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno di imposizione. \nIl contribuente\, tuttavia\, poteva decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2023\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2022;\nla seconda rata doveva essere versata entro il 18.12.2023 (il termine del 16.12.2023\, cadendo di sabato\, è slittato a lunedì 18.12.2023) a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2023. \nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Sistema Tessera sanitaria - Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine finale per esercitare\, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2023\, l’opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024\, effettuando un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate: \ncontenente la tipologia di spesa da escludere\, il proprio codice fiscale\, gli altri dati anagrafici previsti e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza;\nmediante posta elettronica\, via telefono o recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. \nL’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.\nL’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i 16 anni d’età. Se l’assistito non ha compiuto i 16 anni d’età o è incapace d’agire\, l’opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.
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SUMMARY:Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta\, per il 2024 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per le persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale\, per presentare all’Agenzia delle Entrate l’autocertificazione\, con effetto per l’anno 2024\, riguardante: \nla non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica\, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;\nla non detenzione\, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica\, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. \nLa presentazione dell’autocertificazione: \nentro il termine in esame potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;\ndall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024\, ha effetto solo per il secondo semestre 2024.
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SUMMARY:Canone RAI - Pagamento del canone 2024 o della prima rata trimestrale o semestrale
DESCRIPTION:Termine per il pagamento del canone RAI relativo al 2024\, mediante il modello F24\, nei casi in cui: \nnessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;\noppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. \nIl pagamento può avvenire: \nin unica soluzione (70\,00 euro);\nin due rate semestrali\, scadenti il 31.1.2024 e il 31.7.2024 (35\,73 euro ciascuna);\nin quattro rate trimestrali\, scadenti il 31.1.2024\, il 30.4.2024\, il 31.7.2024 e il 31.10.2024 (18\,62 euro ciascuna).
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SUMMARY:Modello 730/2023 - Versamento importi non trattenuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento tramite il modello F24: \ndegli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2023\, che il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni\, pensioni o compensi corrisposti;\napplicando gli interessi dello 0\,4% mensile. \nIl sostituto d’imposta deve comunicare al soggetto che ha presentato il modello 730/2023 gli importi che deve versare direttamente.\nCon riferimento alle operazioni di conguaglio\, infatti\, le somme risultanti a debito dal modello 730-4\, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio.\nNel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulti insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto\, la parte residua sarà trattenuta: \ndalla retribuzione erogata nel mese successivo;\nin caso di ulteriore incapienza\, dalle retribuzioni dei successivi mesi. \nIl differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0\,4% mensile\, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.\nSe entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte\, il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito\, entro il mese di dicembre\, gli importi ancora dovuti\, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.\nLa parte residua deve essere versata: \ncon la maggiorazione dell’interesse dello 0\,4% mensile\, considerando anche il mese di gennaio;\ndirettamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio;\ncon le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
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