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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la quarta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta per il 2024 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, tramite il servizio postale\, l’autocertificazione\, con effetto per il 2024\, riguardante:  \nla non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica\, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;\nla non detenzione\, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica\, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. \nLa presentazione dell’autocertificazione:  \nrelativa al 2024\, può avvenire entro il 31.1.2024\, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;\nse avviene dall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024\, ha effetto solo per il secondo semestre 2024. \nIl termine del 20.12.2023 non è perentorio\, ma è preferibile per evitare il primo addebito della rata di gennaio 2024 e di dover richiedere il rimborso.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/canone-rai-autocertificazione-sulla-non-applicazione-del-canone-in-bolletta-per-il-2024-presentazione-allagenzia-delle-entrate-2/
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SUMMARY:Buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico - Domande
DESCRIPTION:Termine entro il quale è possibile presentare la domanda per ottenere il c.d. “bonus trasporti” introdotto dall’art. 4 del DL 5/2023.Ai fini dell’accesso\, il beneficiario deve essere in possesso di specifici requisiti\, in particolare deve aver conseguito\, nell’anno 2022\, un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.\nIl bonus: \nè utilizzabile – nel limite delle risorse stanziate – per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale\, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (il buono non può essere utilizzato per l’acquisto dei servizi di prima classe\, executive\, business\, club executive\, salotto\, premium\, working area e business salottino);\nha un valore del 100% della spesa da sostenere\, nel limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario\, e potrà essere utilizzato per l’acquisto\, effettuato entro il 31.12.2023\, di un solo abbonamento\, annuale\, mensile\, o relativo a più mensilità;\nè personale e utilizzabile una sola volta\, non è cedibile e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE (resta ferma la detrazione ex 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR\, sulla spesa ulteriore).
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SUMMARY:Comunicazione al fondo pensione - Importo non dedotto dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente
DESCRIPTION:Comunicazione al fondo pensione o all’impresa assicuratrice dell’importo dei contributi o dei premi versati nell’anno precedente che non sono stati dedotti\, in tutto o in parte\, nella dichiarazione dei redditi.Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti\, infatti\, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare (collettiva o individuale).\nI contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente\, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi\, anche aziendali\, alle forme di previdenza complementare: \nsono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR;\nin generale\, per un importo non superiore a 5.164\,57 euro. 
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SUMMARY:Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta per il 2024 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, mediante trasmissione telematica o tramite PEC\, l’autocertificazione\, con effetto per il 2024\, riguardante:  \nla non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica\, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;\nla non detenzione\, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica\, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. \nLa presentazione dell’autocertificazione:  \nrelativa al 2024\, può avvenire entro il 31.1.2024\, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;\nse avviene dall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024\, ha effetto solo per il secondo semestre 2024. \nIl termine del 31.12.2023 non è perentorio\, ma è preferibile per evitare il primo addebito della rata di gennaio 2024 e di dover richiedere il rimborso.
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