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SUMMARY:Soggetti che operano nel settore energetico - Contributo di solidarietà per il 2023 - Versamento della quota parte non versata entro il 30.6.2023
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che esercitano l’attività di produzione\, rivendita o importazione di energia elettrica\, gas metano\, gas naturale e prodotti petroliferi\, per il versamento della quota parte del contributo di solidarietà contro il caro bollette per il 2023 non versato entro il termine ordinario.Tale contributo di solidarietà\, infatti\, doveva essere versato: \nentro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023\, quindi entro il 30.6.2023 per i soggetti “solari”;\noppure\, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio\, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. \nPer effetto dell’art. 4 co. 1 del DL 98/2023\, il versamento del contributo di solidarietà può avvenire entro il 30.11.2023\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, per la quota parte corrispondente alla differenza tra: \nl’importo del contributo determinato ai sensi dell’art. 1 co. 116 della L. 197/2022;\nl’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’art. 5 del DL 34/2023\, successivamente abrogate dall’art. 22 co. 1 del DL 61/2023. \nIl suddetto art. 5 del DL 34/2023 conteneva infatti una modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per il settore energetico stabilendo che\, ai fini della determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023\, non concorrevano alla determinazione del reddito complessivo: \ngli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007)\, c.d. “deduzioni extra-contabili”;\nnel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.
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SUMMARY:Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale - Imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine\, per gli imprenditori individuali\, per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (pari al 60%) ai fini dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali.La seconda rata (pari al 40%) deve essere versata entro il 30.6.2024.\nI benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.\nPer la determina­zione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­pli­catori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
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SUMMARY:Investimenti "4.0" - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \nper gli investimenti in beni strumentali “4.0”;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
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SUMMARY:Formazione "4.0" - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \ndi formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale “4.0”;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
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SUMMARY:Attività di ricerca e sviluppo - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \nper gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo\, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
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SUMMARY:Attività di ricerca e sviluppo - Indebita compensazione - Riversamento del credito d'imposta
DESCRIPTION:Termine per la presentazione della domanda per la sanatoria per le indebite compensazioni del credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo\, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.La sanatoria riguarda i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo: \nper attività svolte nel periodo d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;\nrelativi ad attività realmente poste in essere\, le cui spese siano esistenti e documentate\, ma non agevolabili.
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione da parte dei cessionari
DESCRIPTION:Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acquisto-di-energia-elettrica-e-gas-naturale-credito-dimposta-i-e-ii-trimestre-2023-utilizzo-in-compensazione-da-parte-dei-cessionari/
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SUMMARY:Sport bonus - Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e realizzazione di strutture sportive pubbliche - Presentazione delle domande - Seconda finestra
DESCRIPTION:Termine finale\, in relazione alla seconda finestra di presentazione\, per trasmettere le domande di accesso al credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”).Il credito d’imposta: \nè pari al 65% dell’importo erogato;\ndeve essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo;\nè riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi annui dell’impresa riferiti al 2022.
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SUMMARY:Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trimestre luglio- settembre - Trasmissione dei dati
DESCRIPTION:Trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate\, da parte dei fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati\, direttamente o tramite intermediario abilitato: \ndei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali;\neffettuate nel trimestre luglio-settembre.
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni settembre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di settembre 2023.\nLa dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni III trimestre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al III trimestre (luglio-settembre) 2023.\nLa dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Imposta sugli intrattenimenti e IVA forfetaria - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente: \ndell’imposta sugli intrattenimenti;\ndell’IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. \nIl particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da: \napplicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;\nforfetizzazione della detrazione;\nesonero dagli adempimenti contabili\, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;\nversamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. 
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SUMMARY:Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Imposta sugli intrattenimenti e IVA - Pagamento degli importi dovuti
DESCRIPTION:Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui\, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.\nI proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati: \nall’imposta sugli intrattenimenti\, determinata su un importo forfetario;\nnonché all’IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l’imposta sugli intrattenimenti. 
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SUMMARY:Sport bonus - Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e realizzazione di strutture sportive pubbliche - Presentazione delle domande - Seconda finestra
DESCRIPTION:Termine iniziale\, in relazione alla seconda finestra di presentazione\, per trasmettere le domande di accesso al credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”).Il credito d’imposta: \nè pari al 65% dell’importo erogato;\ndeve essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo;\nè riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi annui dell’impresa riferiti al 2022. \nDalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione (il termine finale scade quindi il 14.11.2023).
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SUMMARY:Imprese editrici di quotidiani e periodici - Acquisto della carta - Presentazione della domanda per il credito d'imposta
DESCRIPTION:Termine finale\, entro le ore 17:00\, per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC\, per presentare la domanda di accesso al credito d’imposta: \nper l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite;\nnella misura del 30% delle spese sostenute nel 2022. \nNon rileva l’ordine cronologico di trasmissione delle domande posto che\, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto agli importi complessivamente richiesti\, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari\, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.
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SUMMARY:Concessioni per la raccolta del gioco del Bingo - Proroga - Versamento del corrispettivo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti titolari di concessioni per la raccolta del gioco del Bingo\, per il versamento della rata del corrispettivo dovuto per il 2023\, al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024\, scadute il 31.3.2023.\nGli importi sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessorie alle predette concessioni e dalla normativa vigente.\nIl corrispettivo una tantum è: \ncalcolato in proporzione alla durata della proroga;\nmaggiorato del 15% rispetto alla previsione delle norme in vigore;\nversato in due rate di pari importo per il 2023 (15.7.2023 e 1.10.2023) e per il 2024 (15.1.2024 e 1.6.2024).
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SUMMARY:Concessioni per la raccolta a distanza di giochi pubblici - Proroga - Versamento del corrispettivo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti titolari di concessioni per la raccolta a distanza di giochi pubblici\, per il versamento della rata del corrispettivo dovuto per il 2023\, al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024\, scadute il 31.12.2022.\nGli importi sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessorie alle predette concessioni e dalla normativa vigente.\nIl corrispettivo una tantum è: \ncalcolato in proporzione alla durata della proroga;\nmaggiorato del 15% rispetto alla previsione delle norme in vigore;\nversato in due rate di pari importo per il 2023 (15.7.2023 e 1.10.2023) e per il 2024 (15.1.2024 e 1.6.2024).
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SUMMARY:Concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica - Proroga - Versamento del corrispettivo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti titolari di concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento\, per il versamento della rata degli importi dovuti al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024\, in scadenza il 29.6.2023.\nGli importi totali dovuti sono determinati calcolando: \nil corrispettivo unitario pagato per il nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento;\ne l’importo dei diritti novennali degli apparecchi\, posseduti al 31.10.2022\, maggiorato del 15% e proporzionato alla durata della proroga. \nPer quanto riguarda il 2023\, entro l’1.10.2023\, è versata la seconda rata di pari importo: \ndel corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi;\ndell’importo dei diritti novennali degli apparecchi\, maggiorato del 15%. \nLa prima rata di pari importo doveva essere versata entro il 15.7.2023.
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SUMMARY:Importatori di merci imballate - Conai - Dichiarazione per avvalersi del contributo forfettario annuale
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese con fatturato complessivo fino a 2 milioni di euro\, per trasmettere la dichiarazione al fine di determinare il contributo ambientale forfetario sulla base del fatturato riferito al 2022.
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SUMMARY:Crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Remissione in bonis
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta previsti per l’acquisto di energia elettrica e gas per le imprese energivore\, non energivore\, gasivore e non gasivore\, relativi al III e al IV trimestre 2022\, che non hanno trasmesso\, entro il 16.3.2023\, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’importo del credito maturato nel 2022\, per fruire della c.d. “remissione in bonis”\, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.La remissione in bonis trova applicazione qualora il contribuente: \nabbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;\neffettui la comunicazione entro il 30.9.2023\, vale a dire entro il termine per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta relativi al III e al IV trimestre 2022;\nversi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97\, pari a 250 euro. \nIl ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.\nEnti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione\nDal punto di vista soggettivo\, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36\, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali\, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale\, indipendentemente dalla loro: \nnatura (pubblica o privata);\nforma giuridica (consorzio\, fondazione\, ecc.). \nCon riferimento a tali soggetti\, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.\nA tal fine\, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale\, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati\, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali\, ad esempio\, per il gas e per l’energia elettrica\, rispettivamente\, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni agosto 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di agosto 2023.\nLa dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas - Credito d'imposta III e IV trimestre 2022 - Comunicazione della cessione
DESCRIPTION:Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta\, relativa a uno dei seguenti crediti: \ncredito d’imposta a favore delle imprese “energivore”\, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel III e nel IV trimestre 2022 (art. 6 co. 1 del DL 115/2022\, art. 1 co. 1 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);\ncredito d’imposta a favore delle imprese “gasivore”\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel III e nel IV trimestre 2022 (art. 6 co. 2 del DL 115/2022\, art. 1 co. 2 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);\ncredito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16\,5 kW\, diverse dalle imprese energivore\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022) e a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, diverse dalle imprese energivore\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);\ncredito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel III e nel IV trimestre 2022 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022\, art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022).
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SUMMARY:Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Imposta sugli intrattenimenti e IVA - Pagamento degli importi dovuti
DESCRIPTION:Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui\, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati: \nall’imposta sugli intrattenimenti\, determinata su un importo forfetario;\nnonché all’IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l’imposta sugli intrattenimenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/gestori-di-apparecchi-da-divertimento-e-intrattenimento-imposta-sugli-intrattenimenti-e-iva-pagamento-degli-importi-dovuti-3/
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SUMMARY:Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Imposta sugli intrattenimenti e IVA forfetaria - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente: \ndell’imposta sugli intrattenimenti;\ndell’IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. \nIl particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da: \napplicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;\nforfetizzazione della detrazione;\nesonero dagli adempimenti contabili\, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;\nversamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti.
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SUMMARY:Imprese editrici di quotidiani e periodici - Acquisto della carta - Presentazione della domanda per il credito d'imposta
DESCRIPTION:Termine iniziale\, a partire dalle ore 10:00\, per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC\, per presentare la domanda di accesso al credito d’imposta: \nper l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite;\nnella misura del 30% delle spese sostenute nel 2022. \nLa domanda può essere presentata fino alle ore 17:00 del 6.10.2023. Non rileva l’ordine cronologico di trasmissione delle domande posto che\, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto agli importi complessivamente richiesti\, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari\, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imprese-editrici-di-quotidiani-e-periodici-acquisto-della-carta-presentazione-della-domanda-per-il-credito-dimposta/
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SUMMARY:Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Imposta sugli intrattenimenti e IVA - Pagamento degli importi dovuti
DESCRIPTION:Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui\, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati: \nall’imposta sugli intrattenimenti\, determinata su un importo forfetario;\nnonché all’IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l’imposta sugli intrattenimenti.
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni luglio 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di luglio 2023.\nLa dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Registro delle Imprese - Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati
DESCRIPTION:Deposito\, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio il 29 giugno\, della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle imprese.
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