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SUMMARY:Gestori di piattaforme digitali - Persone fisiche e giuridiche registrate e residenti in altri Stati - Comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i gestori delle piattaforme digitali\, per trasmettere i dati del 2023 relativi alle persone fisiche e giuridiche che propongono verso corrispettivo i propri servizi per il tramite delle suddette piattaforme. Sono esclusi da tale obbligo le società per le quali\, in relazione ai servizi di locazione immobiliare\, nell’anno precedente la piattaforma ha intermediato oltre 2.000 locazioni per ogni unità immobiliare posta al medesimo indirizzo.\nIl gestore della piattaforma digitale residente in Italia: \nacquisisce i dati di un venditore residente in un altro Stato;\ninoltra i dati all’Agenzia delle Entrate. \nL’Amministrazione finanziaria trasmette poi i dati all’Amministrazione dello Stato di residenza del venditore; per i servizi di locazione immobiliare\, i dati dell’attività intermediata sono trasmessi anche all’Amministrazione dello Stato in cui l’immobile è situato.
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SUMMARY:Proprietari di imballaggi riutilizzabili - Conai - Trasmissione dichiarazione
DESCRIPTION:Termine per presentare la dichiarazione relativa alla procedura agevolata per gli imballaggi: \nriutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati\, certificati o verificabili;\nper i quali l’applicazione del contributo ambientale avviene nel momento in cui l’imballaggio termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito. \nIl proprietario dell’imballaggio riutilizzabile non deve pertanto versare il contributo ambientale a CONAI al momento dell’immissione al consumo o al fornitori che effettua la prima cessione\, ma si impegna a dichiararlo e versarlo in seguito direttamente a CONAI.
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SUMMARY:Produttori e importatori  di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni dicembre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di dicembre 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Produttori e importatori  di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni IV trimestre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al IV trimestre 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Produttori e importatori  di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento all’anno 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/produttori-e-importatori-di-imballaggi-conai-liquidazione-contributo-e-invio-telematico-dichiarazioni-2023/
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SUMMARY:Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Dati dei "country by country report" - Gruppi multinazionali
DESCRIPTION:Termine\, per le società controllanti di gruppi multinazionali residenti in Italia i cui ricavi consolidati eccedono i 750 milioni di euro e con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite i soggetti incaricati\, i dati dei “country by country report”\, in relazione al periodo d’imposta 2022.Tali soggetti hanno l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita rendicontazione (c.d. “country by country report”) finalizzata a disvelare: \nla struttura di gruppo;\ni redditi prodotti (inclusi quelli derivanti da transazioni infragruppo);\nle imposte pagate e quelle di competenza;\ngli “indicatori di attività economica effettiva”.  \nTali documenti sono oggetto di scambio automatico di informazioni tra i vari Stati.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/comunicazione-allagenzia-delle-entrate-dati-dei-country-by-country-report-gruppi-multinazionali/
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SUMMARY:Imprese agricole e della pesca - Credito d'imposta per l'acquisto di carburante - I trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione da parte dei cessionari
DESCRIPTION:Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione il credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del car­burante effettuato nel I trimestre 2023\, comprovato me­dian­te le relative fatture d’acquisto\, al netto dell’IVA\, per le imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61\, riconosciuto:\nin linea generale\, a parziale compensazione dei maggiori oneri effetti­va­mente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività;\nalle imprese esercenti attività agricola e della pesca anche per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imprese-agricole-e-della-pesca-credito-dimposta-per-lacquisto-di-carburante-i-trimestre-2023-utilizzo-in-compensazione-da-parte-dei-cessionari/
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SUMMARY:Imprese agricole e della pesca - Credito d'imposta per l'acquisto di carburante - I trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61\, per utilizzare il credito d’imposta:\npari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del car­burante effettuato nel I trimestre 2023\, comprovato me­dian­te le relative fatture d’acquisto\, al netto dell’IVA;\nriconosciuto\, in linea generale\, a parziale compensazione dei maggiori oneri effetti­va­mente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività e alle imprese esercenti attività agricola e della pesca anche per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imprese-agricole-e-della-pesca-credito-dimposta-per-lacquisto-di-carburante-i-trimestre-2023-utilizzo-in-compensazione/
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico delle dichiarazioni novembre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di novembre 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:IMPI - Versamento del saldo dell'imposta dovuta sulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi
DESCRIPTION:Termine per il versamento del saldo dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) dovuta per il 2023:  \nsulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale;\nnonché per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto\, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino (limitatamente alla porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili). \nCon il DM 28.4.2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato le piattaforme marine ed i terminali di rigassificazione assoggettati ad IMPI\, nonché i Comuni nelle cui acque di competenza amministrativa si trova ciascuna piattaforma/terminale.\nL’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10\,6 per mille\, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7\,6 per mille.\nIl versamento dell’IMPI è effettuato direttamente allo Stato e ai Comuni.\nA norma dell’art. 38 co. 2 del DL 124/2019\, la base imponibile viene determinata in ragione del valore contabile: la disposizione rinvia all’art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92 (relativo all’ICI)\, sostituita\, dall’1.1.2020\, dall’art. 1 co. 746 della L. 160/2019 (per l’IMU)\, il quale stabilisce il ricorso ai valori contabili per i fabbricati del gruppo “D”\, non iscritti in Catasto\, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/impi-versamento-del-saldo-dellimposta-dovuta-sulle-piattaforme-marine-destinate-alla-coltivazione-di-idrocarburi/
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SUMMARY:Imprese agricole e della pesca - Credito d'imposta per l'acquisto di carburante - I trimestre 2023 - Comunicazione della cessione
DESCRIPTION:Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito d’imposta: \npari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del car­burante effettuato nel I trimestre 2023\, comprovato me­dian­te le relative fatture d’acquisto\, al netto dell’IVA;\nprevisto per le imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61.
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SUMMARY:Registro dei titolari effettivi - Effettuazione della prima comunicazione
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese dotate di personalità giuridica\, per comunicare al Registro delle imprese i dati e le informazioni in relazione ai titolari effettivi.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/registro-dei-titolari-effettivi-effettuazione-della-prima-comunicazione-2/
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SUMMARY:Soggetti che operano nel settore energetico - Contributo di solidarietà per il 2023 - Versamento della quota parte non versata entro il 30.6.2023
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che esercitano l’attività di produzione\, rivendita o importazione di energia elettrica\, gas metano\, gas naturale e prodotti petroliferi\, per il versamento della quota parte del contributo di solidarietà contro il caro bollette per il 2023 non versato entro il termine ordinario.Tale contributo di solidarietà\, infatti\, doveva essere versato: \nentro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023\, quindi entro il 30.6.2023 per i soggetti “solari”;\noppure\, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio\, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. \nPer effetto dell’art. 4 co. 1 del DL 98/2023\, il versamento del contributo di solidarietà può avvenire entro il 30.11.2023\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, per la quota parte corrispondente alla differenza tra: \nl’importo del contributo determinato ai sensi dell’art. 1 co. 116 della L. 197/2022;\nl’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’art. 5 del DL 34/2023\, successivamente abrogate dall’art. 22 co. 1 del DL 61/2023. \nIl suddetto art. 5 del DL 34/2023 conteneva infatti una modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per il settore energetico stabilendo che\, ai fini della determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023\, non concorrevano alla determinazione del reddito complessivo: \ngli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007)\, c.d. “deduzioni extra-contabili”;\nnel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.
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SUMMARY:Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale - Imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine\, per gli imprenditori individuali\, per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (pari al 60%) ai fini dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali.La seconda rata (pari al 40%) deve essere versata entro il 30.6.2024.\nI benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.\nPer la determina­zione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­pli­catori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
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SUMMARY:Investimenti "4.0" - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \nper gli investimenti in beni strumentali “4.0”;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
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SUMMARY:Formazione "4.0" - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \ndi formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale “4.0”;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
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SUMMARY:Attività di ricerca e sviluppo - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \nper gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo\, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
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SUMMARY:Attività di ricerca e sviluppo - Indebita compensazione - Riversamento del credito d'imposta
DESCRIPTION:Termine per la presentazione della domanda per la sanatoria per le indebite compensazioni del credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo\, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.La sanatoria riguarda i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo: \nper attività svolte nel periodo d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;\nrelativi ad attività realmente poste in essere\, le cui spese siano esistenti e documentate\, ma non agevolabili.
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione da parte dei cessionari
DESCRIPTION:Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
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SUMMARY:Sport bonus - Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e realizzazione di strutture sportive pubbliche - Presentazione delle domande - Seconda finestra
DESCRIPTION:Termine finale\, in relazione alla seconda finestra di presentazione\, per trasmettere le domande di accesso al credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”).Il credito d’imposta: \nè pari al 65% dell’importo erogato;\ndeve essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo;\nè riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi annui dell’impresa riferiti al 2022.
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SUMMARY:Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trimestre luglio- settembre - Trasmissione dei dati
DESCRIPTION:Trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate\, da parte dei fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati\, direttamente o tramite intermediario abilitato: \ndei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali;\neffettuate nel trimestre luglio-settembre.
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni settembre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di settembre 2023.\nLa dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni III trimestre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al III trimestre (luglio-settembre) 2023.\nLa dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Imposta sugli intrattenimenti e IVA forfetaria - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente: \ndell’imposta sugli intrattenimenti;\ndell’IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. \nIl particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da: \napplicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;\nforfetizzazione della detrazione;\nesonero dagli adempimenti contabili\, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;\nversamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. 
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SUMMARY:Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Imposta sugli intrattenimenti e IVA - Pagamento degli importi dovuti
DESCRIPTION:Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui\, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.\nI proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati: \nall’imposta sugli intrattenimenti\, determinata su un importo forfetario;\nnonché all’IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l’imposta sugli intrattenimenti. 
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/gestori-di-apparecchi-da-divertimento-e-intrattenimento-imposta-sugli-intrattenimenti-e-iva-pagamento-degli-importi-dovuti-4/
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SUMMARY:Sport bonus - Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e realizzazione di strutture sportive pubbliche - Presentazione delle domande - Seconda finestra
DESCRIPTION:Termine iniziale\, in relazione alla seconda finestra di presentazione\, per trasmettere le domande di accesso al credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”).Il credito d’imposta: \nè pari al 65% dell’importo erogato;\ndeve essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo;\nè riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi annui dell’impresa riferiti al 2022. \nDalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione (il termine finale scade quindi il 14.11.2023).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/sport-bonus-credito-dimposta-per-le-erogazioni-liberali-per-interventi-di-manutenzione-e-realizzazione-di-strutture-sportive-pubbliche-presentazione-delle-domande-seconda-finestra/
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SUMMARY:Imprese editrici di quotidiani e periodici - Acquisto della carta - Presentazione della domanda per il credito d'imposta
DESCRIPTION:Termine finale\, entro le ore 17:00\, per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC\, per presentare la domanda di accesso al credito d’imposta: \nper l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite;\nnella misura del 30% delle spese sostenute nel 2022. \nNon rileva l’ordine cronologico di trasmissione delle domande posto che\, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto agli importi complessivamente richiesti\, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari\, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.
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SUMMARY:Concessioni per la raccolta del gioco del Bingo - Proroga - Versamento del corrispettivo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti titolari di concessioni per la raccolta del gioco del Bingo\, per il versamento della rata del corrispettivo dovuto per il 2023\, al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024\, scadute il 31.3.2023.\nGli importi sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessorie alle predette concessioni e dalla normativa vigente.\nIl corrispettivo una tantum è: \ncalcolato in proporzione alla durata della proroga;\nmaggiorato del 15% rispetto alla previsione delle norme in vigore;\nversato in due rate di pari importo per il 2023 (15.7.2023 e 1.10.2023) e per il 2024 (15.1.2024 e 1.6.2024).
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