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SUMMARY:Sport bonus - Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e realizzazione di strutture sportive pubbliche - Presentazione delle domande - Seconda finestra
DESCRIPTION:Termine finale\, in relazione alla seconda finestra di presentazione\, per trasmettere le domande di accesso al credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”).Il credito d’imposta: \nè pari al 65% dell’importo erogato;\ndeve essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo;\nè riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi annui dell’impresa riferiti al 2022.
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione da parte dei cessionari
DESCRIPTION:Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
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SUMMARY:Attività di ricerca e sviluppo - Indebita compensazione - Riversamento del credito d'imposta
DESCRIPTION:Termine per la presentazione della domanda per la sanatoria per le indebite compensazioni del credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo\, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.La sanatoria riguarda i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo: \nper attività svolte nel periodo d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;\nrelativi ad attività realmente poste in essere\, le cui spese siano esistenti e documentate\, ma non agevolabili.
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SUMMARY:Attività di ricerca e sviluppo - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \nper gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo\, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
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SUMMARY:Formazione "4.0" - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \ndi formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale “4.0”;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
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SUMMARY:Investimenti "4.0" - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \nper gli investimenti in beni strumentali “4.0”;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
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SUMMARY:Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale - Imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine\, per gli imprenditori individuali\, per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (pari al 60%) ai fini dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali.La seconda rata (pari al 40%) deve essere versata entro il 30.6.2024.\nI benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.\nPer la determina­zione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­pli­catori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
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SUMMARY:Soggetti che operano nel settore energetico - Contributo di solidarietà per il 2023 - Versamento della quota parte non versata entro il 30.6.2023
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che esercitano l’attività di produzione\, rivendita o importazione di energia elettrica\, gas metano\, gas naturale e prodotti petroliferi\, per il versamento della quota parte del contributo di solidarietà contro il caro bollette per il 2023 non versato entro il termine ordinario.Tale contributo di solidarietà\, infatti\, doveva essere versato: \nentro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023\, quindi entro il 30.6.2023 per i soggetti “solari”;\noppure\, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio\, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. \nPer effetto dell’art. 4 co. 1 del DL 98/2023\, il versamento del contributo di solidarietà può avvenire entro il 30.11.2023\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, per la quota parte corrispondente alla differenza tra: \nl’importo del contributo determinato ai sensi dell’art. 1 co. 116 della L. 197/2022;\nl’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’art. 5 del DL 34/2023\, successivamente abrogate dall’art. 22 co. 1 del DL 61/2023. \nIl suddetto art. 5 del DL 34/2023 conteneva infatti una modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per il settore energetico stabilendo che\, ai fini della determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023\, non concorrevano alla determinazione del reddito complessivo: \ngli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007)\, c.d. “deduzioni extra-contabili”;\nnel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.
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SUMMARY:Registro dei titolari effettivi - Effettuazione della prima comunicazione
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese dotate di personalità giuridica\, per comunicare al Registro delle imprese i dati e le informazioni in relazione ai titolari effettivi.
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SUMMARY:Imprese agricole e della pesca - Credito d'imposta per l'acquisto di carburante - I trimestre 2023 - Comunicazione della cessione
DESCRIPTION:Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito d’imposta: \npari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del car­burante effettuato nel I trimestre 2023\, comprovato me­dian­te le relative fatture d’acquisto\, al netto dell’IVA;\nprevisto per le imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61.
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SUMMARY:IMPI - Versamento del saldo dell'imposta dovuta sulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi
DESCRIPTION:Termine per il versamento del saldo dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) dovuta per il 2023:  \nsulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale;\nnonché per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto\, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino (limitatamente alla porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili). \nCon il DM 28.4.2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato le piattaforme marine ed i terminali di rigassificazione assoggettati ad IMPI\, nonché i Comuni nelle cui acque di competenza amministrativa si trova ciascuna piattaforma/terminale.\nL’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10\,6 per mille\, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7\,6 per mille.\nIl versamento dell’IMPI è effettuato direttamente allo Stato e ai Comuni.\nA norma dell’art. 38 co. 2 del DL 124/2019\, la base imponibile viene determinata in ragione del valore contabile: la disposizione rinvia all’art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92 (relativo all’ICI)\, sostituita\, dall’1.1.2020\, dall’art. 1 co. 746 della L. 160/2019 (per l’IMU)\, il quale stabilisce il ricorso ai valori contabili per i fabbricati del gruppo “D”\, non iscritti in Catasto\, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/impi-versamento-del-saldo-dellimposta-dovuta-sulle-piattaforme-marine-destinate-alla-coltivazione-di-idrocarburi/
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico delle dichiarazioni novembre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di novembre 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/produttori-e-importatori-di-imballaggi-conai-liquidazione-contributo-e-invio-telematico-delle-dichiarazioni-novembre-2023/
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SUMMARY:Imprese agricole e della pesca - Credito d'imposta per l'acquisto di carburante - I trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61\, per utilizzare il credito d’imposta:\npari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del car­burante effettuato nel I trimestre 2023\, comprovato me­dian­te le relative fatture d’acquisto\, al netto dell’IVA;\nriconosciuto\, in linea generale\, a parziale compensazione dei maggiori oneri effetti­va­mente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività e alle imprese esercenti attività agricola e della pesca anche per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imprese-agricole-e-della-pesca-credito-dimposta-per-lacquisto-di-carburante-i-trimestre-2023-utilizzo-in-compensazione/
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SUMMARY:Imprese agricole e della pesca - Credito d'imposta per l'acquisto di carburante - I trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione da parte dei cessionari
DESCRIPTION:Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione il credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del car­burante effettuato nel I trimestre 2023\, comprovato me­dian­te le relative fatture d’acquisto\, al netto dell’IVA\, per le imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61\, riconosciuto:\nin linea generale\, a parziale compensazione dei maggiori oneri effetti­va­mente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività;\nalle imprese esercenti attività agricola e della pesca anche per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
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SUMMARY:Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Dati dei "country by country report" - Gruppi multinazionali
DESCRIPTION:Termine\, per le società controllanti di gruppi multinazionali residenti in Italia i cui ricavi consolidati eccedono i 750 milioni di euro e con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite i soggetti incaricati\, i dati dei “country by country report”\, in relazione al periodo d’imposta 2022.Tali soggetti hanno l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita rendicontazione (c.d. “country by country report”) finalizzata a disvelare: \nla struttura di gruppo;\ni redditi prodotti (inclusi quelli derivanti da transazioni infragruppo);\nle imposte pagate e quelle di competenza;\ngli “indicatori di attività economica effettiva”.  \nTali documenti sono oggetto di scambio automatico di informazioni tra i vari Stati.
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SUMMARY:Produttori e importatori  di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento all’anno 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/produttori-e-importatori-di-imballaggi-conai-liquidazione-contributo-e-invio-telematico-dichiarazioni-2023/
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SUMMARY:Produttori e importatori  di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni dicembre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di dicembre 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Produttori e importatori  di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni IV trimestre 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al IV trimestre 2023.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Proprietari di imballaggi riutilizzabili - Conai - Trasmissione dichiarazione
DESCRIPTION:Termine per presentare la dichiarazione relativa alla procedura agevolata per gli imballaggi: \nriutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati\, certificati o verificabili;\nper i quali l’applicazione del contributo ambientale avviene nel momento in cui l’imballaggio termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito. \nIl proprietario dell’imballaggio riutilizzabile non deve pertanto versare il contributo ambientale a CONAI al momento dell’immissione al consumo o al fornitori che effettua la prima cessione\, ma si impegna a dichiararlo e versarlo in seguito direttamente a CONAI.
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SUMMARY:Gestori di piattaforme digitali - Persone fisiche e giuridiche registrate e residenti in altri Stati - Comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i gestori delle piattaforme digitali\, per trasmettere i dati del 2023 relativi alle persone fisiche e giuridiche che propongono verso corrispettivo i propri servizi per il tramite delle suddette piattaforme. Sono esclusi da tale obbligo le società per le quali\, in relazione ai servizi di locazione immobiliare\, nell’anno precedente la piattaforma ha intermediato oltre 2.000 locazioni per ogni unità immobiliare posta al medesimo indirizzo.\nIl gestore della piattaforma digitale residente in Italia: \nacquisisce i dati di un venditore residente in un altro Stato;\ninoltra i dati all’Agenzia delle Entrate. \nL’Amministrazione finanziaria trasmette poi i dati all’Amministrazione dello Stato di residenza del venditore; per i servizi di locazione immobiliare\, i dati dell’attività intermediata sono trasmessi anche all’Amministrazione dello Stato in cui l’immobile è situato.
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SUMMARY:Erogazioni liberali - Soggetti che hanno ricevuto erogazioni liberali per programmi culturali - Comunicazione dei dati al Ministero della Cultura
DESCRIPTION:Comunicazione al Ministero della Cultura: \ndell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel 2023;\ndelle generalità complete del soggetto erogatore;\ndelle “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono state elargite\, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.
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SUMMARY:Imprese editrici di quotidiani e periodici - Contributo 2023 - Presentazione delle domande
DESCRIPTION:Termine\, entro le ore 24:00\, per le imprese editrici di quotidiani e periodici\, per presentare la domanda di ammissione ai contributi per l’anno 2023.
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SUMMARY:Imposta di bollo - Atti presentati nell'anno precedente - Dichiarazione
DESCRIPTION:Termine\, ai fini del pagamento dell’imposta di bollo per domande\, denunce ed atti presentati all’ufficio del Registro delle imprese\, per presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti presentati nel 2023 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica.Sulla base della dichiarazione\, l’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di bollo “virtuale” dovuta a saldo per il 2023 ed in acconto per il 2024\, che deve essere versata dal contribuente entro 20 giorni dalla notifica del relativo avviso.
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SUMMARY:Soggetti che gestiscono generi di monopolio e attività analoghe - Rilevazione contabile degli aggi e dei compensi del 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che gestiscono generi di monopolio e attività analoghe\, in contabilità separata\, per rilevare contabilmente gli aggi e i compensi derivanti da tali attività: \nmediante un’unica registrazione riassuntiva\, relativa a tutte le operazioni svolte nel 2023;\ndistinti per tipologia\, fornitore ovvero gestore informatico. \nTali semplificazioni relative alla rilevazione degli aggi e dei compensi si applicano alle operazioni di: \ncessione di generi di monopolio\, relativamente all’importo dell’aggio spettante per la vendita;\ncessione di valori bollati postali\, marche assicurative e valori similari\, nonché delle tasse di concessione governativa\, relativamente all’importo dell’aggio spettante per la vendita;\ngestione del lotto e delle lotterie\, relativamente all’importo del margine spettante per il servizio di raccolta delle giocate e della vendita dei biglietti;\nservizio di incasso delle tasse automobilistiche ed attività analoghe\, relativamente all’importo del compenso spettante per la prestazione del servizio.
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SUMMARY:Emittenti televisive o radiofoniche locali - Contributo a fondo perduto per il 2024 - Presentazione della domanda
DESCRIPTION:Termine iniziale per presentare le domande per il contributo per il 2024 destinato alle emittenti locali (tv titolari di autorizzazioni\, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica\, emittenti a carattere comunitario) concesso sulla base di criteri relativi: \nal numero minimo di dipendenti e giornalisti e al sostegno all’occupazione;\nall’innovazione tecnologica;\nalla qualità dei programmi e dell’informazione anche sulla base dei dati di ascolto. \nLe domande possono essere presentate fino al 28.2.2024.
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SUMMARY:Tax credit musica - Spese sostenute nel 2023 - Presentazione delle istanze
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e organizzatrici di spettacoli di musica dal vivo\, per presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti nel 2023 per attività di sviluppo\, produzione\, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese: \niscritte al Registro delle imprese con codice ATECO 5920;\nesistenti da almeno un anno dalla richiesta di accesso alla misura;\nnel cui oggetto sociale è prevista la produzione\, in forma continuativa e strutturale\, di fonogrammi di cui all’art. 78 della L. 633/41 o di videogrammi musicali oppure la produzione e l’organizzazione di spettacoli dal vivo.
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SUMMARY:Emittenti televisive o radiofoniche locali - Contributo a fondo perduto per il 2024 - Presentazione della domanda
DESCRIPTION:Termine finale per presentare le domande per il contributo per il 2024 destinato alle emittenti locali (tv titolari di autorizzazioni\, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica\, emittenti a carattere comunitario) concesso sulla base di criteri relativi: \nal numero minimo di dipendenti e giornalisti e al sostegno all’occupazione;\nall’innovazione tecnologica;\nalla qualità dei programmi e dell’informazione anche sulla base dei dati di ascolto.
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SUMMARY:Esportatori di materiali di imballaggio - Conai - Nuovi plafond di esenzione per il 2024 - Invio della comunicazione
DESCRIPTION:Termine per inviare al CONAI\, in via telematica\, la comunicazione dei nuovi plafond per il 2024\, sulla base della procedura semplificata ex ante.I soggetti che esportano imballaggi o materiali di imballaggio possono richiedere preventivamente l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI\, determinando “ex ante” la quota di imballaggi che si prevede siano destinati all’esportazione. Tale plafond è stabilito sulla base delle risultanze del 2023.
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