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SUMMARY:Sport bonus - Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e realizzazione di strutture sportive pubbliche - Presentazione delle domande - Seconda finestra
DESCRIPTION:Termine finale\, in relazione alla seconda finestra di presentazione\, per trasmettere le domande di accesso al credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”).Il credito d’imposta: \nè pari al 65% dell’importo erogato;\ndeve essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo;\nè riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi annui dell’impresa riferiti al 2022.
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas naturale - Credito d'imposta - I e II trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione da parte dei cessionari
DESCRIPTION:Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta: \nper le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”) di cui al DM 21.12.2017\, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa\, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica\, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbiano subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019\, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’ener­gia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);\nper le imprese “non energivore”\, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023\, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);\nper le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”)\, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i ser­vi­zi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);\nper le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel I trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al IV trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019\, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel II trimestre 2023\, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al I trimestre 2023\, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
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SUMMARY:Attività di ricerca e sviluppo - Indebita compensazione - Riversamento del credito d'imposta
DESCRIPTION:Termine per la presentazione della domanda per la sanatoria per le indebite compensazioni del credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo\, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.La sanatoria riguarda i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo: \nper attività svolte nel periodo d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;\nrelativi ad attività realmente poste in essere\, le cui spese siano esistenti e documentate\, ma non agevolabili.
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SUMMARY:Attività di ricerca e sviluppo - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \nper gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo\, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
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SUMMARY:Formazione "4.0" - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \ndi formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale “4.0”;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
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SUMMARY:Investimenti "4.0" - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \nper gli investimenti in beni strumentali “4.0”;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
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SUMMARY:Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale - Imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine\, per gli imprenditori individuali\, per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (pari al 60%) ai fini dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali.La seconda rata (pari al 40%) deve essere versata entro il 30.6.2024.\nI benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.\nPer la determina­zione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­pli­catori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
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SUMMARY:Soggetti che operano nel settore energetico - Contributo di solidarietà per il 2023 - Versamento della quota parte non versata entro il 30.6.2023
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che esercitano l’attività di produzione\, rivendita o importazione di energia elettrica\, gas metano\, gas naturale e prodotti petroliferi\, per il versamento della quota parte del contributo di solidarietà contro il caro bollette per il 2023 non versato entro il termine ordinario.Tale contributo di solidarietà\, infatti\, doveva essere versato: \nentro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023\, quindi entro il 30.6.2023 per i soggetti “solari”;\noppure\, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio\, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. \nPer effetto dell’art. 4 co. 1 del DL 98/2023\, il versamento del contributo di solidarietà può avvenire entro il 30.11.2023\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, per la quota parte corrispondente alla differenza tra: \nl’importo del contributo determinato ai sensi dell’art. 1 co. 116 della L. 197/2022;\nl’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’art. 5 del DL 34/2023\, successivamente abrogate dall’art. 22 co. 1 del DL 61/2023. \nIl suddetto art. 5 del DL 34/2023 conteneva infatti una modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per il settore energetico stabilendo che\, ai fini della determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023\, non concorrevano alla determinazione del reddito complessivo: \ngli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007)\, c.d. “deduzioni extra-contabili”;\nnel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.
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