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SUMMARY:Imprese editrici di quotidiani e periodici - Acquisto della carta - Presentazione della domanda per il credito d'imposta
DESCRIPTION:Termine iniziale\, a partire dalle ore 10:00\, per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC\, per presentare la domanda di accesso al credito d’imposta: \nper l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite;\nnella misura del 30% delle spese sostenute nel 2022. \nLa domanda può essere presentata fino alle ore 17:00 del 6.10.2023. Non rileva l’ordine cronologico di trasmissione delle domande posto che\, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto agli importi complessivamente richiesti\, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari\, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.
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SUMMARY:Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Imposta sugli intrattenimenti e IVA forfetaria - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente: \ndell’imposta sugli intrattenimenti;\ndell’IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. \nIl particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da: \napplicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;\nforfetizzazione della detrazione;\nesonero dagli adempimenti contabili\, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;\nversamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti.
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SUMMARY:Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Imposta sugli intrattenimenti e IVA - Pagamento degli importi dovuti
DESCRIPTION:Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui\, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati: \nall’imposta sugli intrattenimenti\, determinata su un importo forfetario;\nnonché all’IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l’imposta sugli intrattenimenti.
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SUMMARY:Acquisto di energia elettrica e gas - Credito d'imposta III e IV trimestre 2022 - Comunicazione della cessione
DESCRIPTION:Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta\, relativa a uno dei seguenti crediti: \ncredito d’imposta a favore delle imprese “energivore”\, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel III e nel IV trimestre 2022 (art. 6 co. 1 del DL 115/2022\, art. 1 co. 1 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);\ncredito d’imposta a favore delle imprese “gasivore”\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel III e nel IV trimestre 2022 (art. 6 co. 2 del DL 115/2022\, art. 1 co. 2 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);\ncredito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16\,5 kW\, diverse dalle imprese energivore\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022) e a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, diverse dalle imprese energivore\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);\ncredito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel III e nel IV trimestre 2022 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022\, art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022).
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni agosto 2023
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di agosto 2023.\nLa dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Remissione in bonis
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta previsti per l’acquisto di energia elettrica e gas per le imprese energivore\, non energivore\, gasivore e non gasivore\, relativi al III e al IV trimestre 2022\, che non hanno trasmesso\, entro il 16.3.2023\, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’importo del credito maturato nel 2022\, per fruire della c.d. “remissione in bonis”\, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.La remissione in bonis trova applicazione qualora il contribuente: \nabbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;\neffettui la comunicazione entro il 30.9.2023\, vale a dire entro il termine per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta relativi al III e al IV trimestre 2022;\nversi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97\, pari a 250 euro. \nIl ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.\nEnti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione\nDal punto di vista soggettivo\, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36\, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali\, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale\, indipendentemente dalla loro: \nnatura (pubblica o privata);\nforma giuridica (consorzio\, fondazione\, ecc.). \nCon riferimento a tali soggetti\, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.\nA tal fine\, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale\, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati\, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali\, ad esempio\, per il gas e per l’energia elettrica\, rispettivamente\, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
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SUMMARY:Importatori di merci imballate - Conai - Dichiarazione per avvalersi del contributo forfettario annuale
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese con fatturato complessivo fino a 2 milioni di euro\, per trasmettere la dichiarazione al fine di determinare il contributo ambientale forfetario sulla base del fatturato riferito al 2022.
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