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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Richiesta di regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per accedere alla procedura di regolarizzazione destinata ai soggetti che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 e che hanno omesso di indicare le stesse e i relativi redditi nella dichiarazione annuale dei redditi.L’adesione a questa procedura prevede: \nla presentazione del modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2023 n. 290480\, allegando una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria\, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta;\nil versamento di un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati. \nSono oggetto della richiesta di regolarizzazione: \nle cripto-attività rappresentate da cripto-valute\, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking\, che non sono state indicate nel quadro RW del modello REDDITI;\ni redditi realizzati sulle suddette cripto-attività\, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno\, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa. \nL’importo da versare è corrispondente ai seguenti importi: \nlo 0\,5% del valore delle cripto-valute detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione\, in relazione all’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle cripto-valute;\nun’imposta sostitutiva del 3\,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione che si riferisce ai redditi omessi\, in relazione alla regolarizzazione dell’omessa indicazione dei redditi derivanti da cripto-attività\, incluse le cripto-valute\, realizzati nel periodo di riferimento. \nLa procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma e con la presentazione del modello.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Comunicazione dell'opzione di cessione della detrazione o sconto sul corrispettivo - Remissione in bonis
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno presentato entro il 31.3.2023 la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito\, per avvalersi della c.d. “remissione in bonis”\, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare\, la comunicazione d’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione in bonis è ammessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al 31.3.2023 (ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione).\nLa possibilità riguarda le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici\, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 che si riferiscono: \nalle spese sostenute nel 2022;\nnonchè alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. \nLa remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo: \nil contribuente presenti tutti i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione;\nnon siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza del beneficio fiscale;\nil cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione\, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione. \nL’art. 2-quinquies del DL 11/2023 riconosce la facoltà per il beneficiario della detrazione di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito oltre il termine del 31.3.2023 avvalendosi della remissione in bonis anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023\, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”\, ossia: \nbanche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93;\nsocietà appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93;\nimprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005. \nIn presenza dei requisiti\, per aderire alla remissione in bonis è necessario: \nversare la misura minima della sanzione\, pari a 250\,00 euro\, di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97 tramite modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE);\ninviare telematicamente la comunicazione di opzione. \nLa trasmissione della nuova comunicazione mediante remissione in bonis è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/detrazioni-edilizie-comunicazione-dellopzione-di-cessione-della-detrazione-o-sconto-sul-corrispettivo-remissione-in-bonis/
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, del modello IRAP 2023 relativo al periodo d’imposta 2022.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:  \nl’infedele presentazione della dichiarazione dei redditi 2022\, relativa al 2021;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
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SUMMARY:Modello REDDITI ENC 2023 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, del modello REDDITI ENC 2023 relativo al periodo d’imposta 2022.
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SUMMARY:Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale\, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali\, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti\, mediante il versamento della sanzione di 250\,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: \nle violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all’applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;\nnon siano iniziati accessi\, ispezioni\, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. \nIl contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”\, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.\nIl contribuente\, fermi restando i requisiti richiesti\, deve: \neffettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre\, per i soggetti “solari”);\nversare contestualmente 250 euro.
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SUMMARY:Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale\, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali\, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti\, mediante il versamento della sanzione di 250\,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: \nle violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all’applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;\nnon siano iniziati accessi\, ispezioni\, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. \nIl contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”\, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.\nIl contribuente\, fermi restando i requisiti richiesti\, deve: \neffettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre\, per i soggetti “solari”);\nversare contestualmente 250 euro.
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SUMMARY:Modello IRAP - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:  \nl’infedele presentazione della dichiarazione IRAP 2022\, relativa al 2021;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
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SUMMARY:Registro dei beni ammortizzabili - Compilazione
DESCRIPTION:Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili o dei registri sostitutivi di questo (DPR 695/96 e DPR 435/2001).Il registro dei beni ammortizzabili è costituito da un apposito conto per ciascun bene o categoria di beni.
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