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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2022 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-ires-versamento-rateale/
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SUMMARY:Operazioni fatturate nel mese precedente - Annotazione nei registri o nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare l’ammontare complessivo\, distinto per aliquota\, delle operazioni fatturate nel mese precedente: \nnei registri previsti ai fini IVA;\novvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati” (regime attualmente abrogato). \nIl prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/operazioni-fatturate-nel-mese-precedente-annotazione-nei-registri-o-nel-prospetto-riepilogativo-2/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 agosto\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-maggiorazione-04-2/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRES per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 agosto\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Soggetti "solari" - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 31.7.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.
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CATEGORIES:Enti commerciali,Enti non commerciali,Scadenze,Società di capitali
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 31.7.2023.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-soggetti-senza-partita-iva-2/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti non passivi d’imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari\, per: \nversare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti\, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L’imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese;\npresentare la relativa dichiarazione mensile\, con indicazione dell’imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti\, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-intra-12-acquisti-intracomunitari-di-beni-e-servizi-da-soggetti-non-residenti-versamento-e-dichiarazione-dellimposta-3/
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.6.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.6.2023. \nIl restante 50% degli importi deve essere versato entro il 30.11.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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CATEGORIES:Datori di lavoro,Enti commerciali,Enti non commerciali,Persone fisiche,Scadenze,Società di capitali,Società di persone
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SUMMARY:IMU enti non commerciali - Omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dovuto - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti\, la cui scadenza era il 16.6.2023\, relativi: \nal conguaglio dell’imposta municipale propria (IMU) complessivamente dovuta per il 2022;\nalla prima rata dell’IMU dovuta per il 2023\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2022. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
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CATEGORIES:Enti non commerciali,Scadenze
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SUMMARY:Operazioni fatturate nel mese precedente - Annotazione nei registri o nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare l’ammontare complessivo\, distinto per aliquota\, delle operazioni fatturate nel mese precedente: \nnei registri previsti ai fini IVA;\novvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati” (regime attualmente abrogato). \nIl prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Ripresa versamenti sospesi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza\, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia\, per effettuare i versamenti sospesi\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023\, in un un’unica soluzione o in forma rateale.\nAi sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 186/2022\, sono sospesi i termini\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023: \ndei versamenti tributari\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010;\nrelativi ai versamenti delle ritenute alla fonte\, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73\, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF\, operati in qualità di sostituti d’imposta;\nrelativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 30 del DL 78/2010. \nLa sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012\, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane\, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali\, e agli atti di cui all’art. 1 co. 792 della L. 160/2019.\nGli adempimenti tributari\, diversi dai versamenti\, non eseguiti per effetto della suddetta sospensione\, sono effettuati entro il 30.9.2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-residenza-sede-legale-o-sede-operativa-nei-comuni-di-casamicciola-terme-o-di-lacco-ameno-dellisola-di-ischia-al-26-11-2022-ripresa-versamenti-sospesi/
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SUMMARY:Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas - III e IV trimestre 2022 - Comunicazione della cessione
DESCRIPTION:Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta\, relativa a uno dei seguenti crediti: \ncredito d’imposta a favore dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16\,5 kW\, diversi da quelli energivori\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel III trimestre del 2022 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022) e a favore dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, diversi da quelli energivori\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);\ncredito d’imposta a favore dei soggetti diversi da quelli a forte consumo di gas naturale\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel III e nel IV trimestre 2022 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022\, art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022). \nEnti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione\nDal punto di vista soggettivo\, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36\, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali\, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale\, indipendentemente dalla loro: \nnatura (pubblica o privata);\nforma giuridica (consorzio\, fondazione\, ecc.). \nCon riferimento a tali soggetti\, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.\nA tal fine\, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale\, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati\, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali\, ad esempio\, per il gas e per l’energia elettrica\, rispettivamente\, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/credito-dimposta-per-lacquisto-di-energia-elettrica-e-gas-iii-e-iv-trimestre-2022-comunicazione-della-cessione/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.6.2023.
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CATEGORIES:Enti commerciali,Enti non commerciali,Scadenze,Società di capitali,Società di persone
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Soggetti "solari" - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.6.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale
DESCRIPTION:Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate\, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata\, con atto di liquidazione\, di accertamento o di recupero\, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni\, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.\nSono ravvedibili le violazioni che: \nriguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello REDDITI/IRAP 2017) al 2021 (modello REDDITI/IRAP 2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione\, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;\nriguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. \nRimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-irap-violazioni-riguardanti-le-dichiarazioni-validamente-presentate-commesse-entro-il-31-12-2021-ravvedimento-operoso-speciale-5/
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale
DESCRIPTION:Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate\, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata\, con atto di liquidazione\, di accertamento o di recupero\, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni\, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.\nSono ravvedibili le violazioni che: \nriguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello REDDITI/IRAP 2017) al 2021 (modello REDDITI/IRAP 2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione\, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;\nriguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. \nRimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
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SUMMARY:Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione - Perfezionamento
DESCRIPTION:Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione\, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino\, tramite:\nla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;\nla sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023. \nIl pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.\nLa rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate\, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.\nTale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
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SUMMARY:Crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Remissione in bonis
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta previsti per l’acquisto di energia elettrica e gas per le imprese energivore\, non energivore\, gasivore e non gasivore\, relativi al III e al IV trimestre 2022\, che non hanno trasmesso\, entro il 16.3.2023\, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’importo del credito maturato nel 2022\, per fruire della c.d. “remissione in bonis”\, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.La remissione in bonis trova applicazione qualora il contribuente: \nabbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;\neffettui la comunicazione entro il 30.9.2023\, vale a dire entro il termine per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta relativi al III e al IV trimestre 2022;\nversi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97\, pari a 250 euro. \nIl ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.\nEnti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione\nDal punto di vista soggettivo\, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36\, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali\, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale\, indipendentemente dalla loro: \nnatura (pubblica o privata);\nforma giuridica (consorzio\, fondazione\, ecc.). \nCon riferimento a tali soggetti\, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.\nA tal fine\, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale\, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati\, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali\, ad esempio\, per il gas e per l’energia elettrica\, rispettivamente\, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
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