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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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SUMMARY:Accesso al 730/2026 precompilato - Richiesta all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine entro il quale effettuare l'accesso ai modelli 730/2026 precompilati\, mediante l'apposito servizio reso disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.La richiesta è effettuata: \n\ntrasmettendo all'Agenzia delle Entrate un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti;\ntramite l'apposito software.
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SUMMARY:Accesso al 730/2026 precompilato - Richiesta all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine entro il quale effettuare l'accesso ai modelli 730/2026 precompilati\, mediante l'apposito servizio reso disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.La richiesta può essere effettuata: \n\ntrasmettendo all'Agenzia delle Entrate un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiedono i documenti\, tramite l'apposito software;\noppure effettuando le richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti\, senza scaricare alcun software\, attraverso le funzionalità disponibili all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate\, previa autenticazione con le proprie credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate ovvero con una CNS\, una CIE o un'identità SPID\, fornendo i dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione precompilata.
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SUMMARY:Modello 730/2026 integrativo - Invio dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente copia del modello elaborato
DESCRIPTION:Termine per: \n\ntrasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 integrativi elaborati\, ricevuti entro il 26.10.2026 (in quanto il 25.10.2026 cadeva di domenica)\, e le comunicazioni dei risultati contabili dei modelli 730/2026 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi) ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribiuente;\nconsegnare al contribuente la copia del modello 730 integrativo elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2026-integrativo-invio-dichiarazione-allagenzia-delle-entrate-e-consegna-al-contribuente-copia-del-modello-elaborato/
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi: \n\na ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000\,00 euro;\neseguite nel secondo mese precedente;\na valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali\, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. \n\nQualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.
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SUMMARY:Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture relative: \n\nalle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione\, effettuate nel mese precedente;\nalle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione\, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;\nalle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea\, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;\nalle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea\, effettuate nel mese precedente;\nalle cessioni intracomunitarie non imponibili\, effettuate nel mese precedente.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla sesta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2026;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-a-saldo-o-in-acconto-17/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla sesta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2026;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla sesta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2026;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla sesta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2026;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026.\n\nTale scadenza vale per: \n\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l'obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla sesta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2025.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla sesta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2026;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026.\n\nTale scadenza vale per: \n\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l'obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-ires-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-soggetti-solari-32/
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2025 - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2025\, risultante dalla dichiarazione IVA 2026.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla nona rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 16.3.2026;\nla sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2026 (con la maggiorazione dell'1\,6%);\nla quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026 (con la maggiorazione dell'1\,6%);\nla quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0\,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1\,6%);\nla quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0\,8% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1\,6%).\n\nIl saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0\,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario\, a prescindere dal giorno effettivo di versamento\, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-iva-relativo-al-2025-versamento-rateale-8/
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SUMMARY:Saldo o acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla sesta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2026;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-o-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-rateale-6/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.8.2026 (il 30.8.2026 cadeva di domenica)\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026.\n\nTale scadenza vale per: \n\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026 sussistendone l'obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 31.7.2026 in seconda convocazione.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-ires-versamento-rateale-27/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.8.2026 (il 30.8.2026 cadeva di domenica)\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026.\n\nTale scadenza vale per: \n\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026 sussistendone l'obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 31.7.2026 in seconda convocazione.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-37/
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SUMMARY:Artigiani - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Terza rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per gli artigiani\, il contributo dovuto per l’anno 2026 è pari a 4.521\,36 euro.
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SUMMARY:Commercianti - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Terza rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per i commercianti\, il contributo dovuto per l’anno 2026 è 4.611\,64 euro.
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quarta\, quinta o sesta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento: \n\ndella quinta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4%;\ndella sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2026;\ndella quinta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8%\, beneficiando della proroga ex art. 6 del DL 89/2026;\ndella quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8%\, beneficiando della proroga ex art. 6 del DL 89/2026\,\n\ndel: \n\nsaldo dei contributi per l'anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l'anno in corso\, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.\n\nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.La proroga ex art. 6 del DL 89/2026 riguarda i soggetti che: \n\nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quarta\, quinta o sesta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento: \n\ndella quinta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4%;\ndella sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2026;\ndella quinta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8%\, beneficiando della proroga ex art. 6 del DL 89/2026;\ndella quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8%\, beneficiando della proroga ex art. 6 del DL 89/2026\,\n\ndel: \n\nsaldo dei contributi per l'anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l'anno in corso\, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.\n\nL’adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.La proroga ex art. 6 del DL 89/2026 riguarda i soggetti che: \n\nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-quarta-quinta-o-sesta-rata-3/
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SUMMARY:Incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali - Versamento imposta sostitutiva per il 2026
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il versamento con F24 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) ex art. 1 co. 7 della L. 199/2025\, pari al 5%\, sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026\, in attuazione di rinnovi contrattuali (CCNL) sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026.L'imposta sostitutiva in argomento si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente\, nell'anno 2025\, non superiore a 33.000 euro.L’imposta sostitutiva è applicabile solo per il 2026.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/incrementi-retributivi-derivanti-dai-rinnovi-contrattuali-versamento-imposta-sostitutiva-per-il-2026-7/
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SUMMARY:IVA - Mese di settembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di settembre\, la cui scadenza del termine era il 16.10.2026.
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SUMMARY:Lavoro notturno\, festivo\, di turno – Versamento imposta sostitutiva per il 2026
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il versamento con F24 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) ex art. 1 co. 10 e 11 della L. 199/2025\, pari al 15%\, sulle somme corrisposte\, entro il limite annuo di 1.500 euro\, ai lavoratori dipendenti a titolo di: \n\nmaggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;\nmaggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale\, come individuati dai CCNL;\nindennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni\, previsti dai CCNL.\n\nL'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta del settore privato\, escluse le attività di cui all'art. 1 co. 18 della L. 199/2025\, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore\, nell'anno 2025\, a 40.000.L’imposta sostitutiva è applicabile solo per il 2026.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori nel mese precedente.L’imposta è applicata: \n\nentro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d'imposta precedente.\n\nL'imposta sostitutiva del 5% sulle mance nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica anche alle persone che prestano la propria attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva (UE) 2024/2831 (art. 1 co. 58-bis della L. 197/2022).
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SUMMARY:Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quarta\, quinta o sesta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento: \n\ndella quinta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4%;\ndella sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2026;\ndella quinta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8%\, beneficiando della proroga ex art. 6 del DL 89/2026;\ndella quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8%\, beneficiando della proroga ex art. 6 del DL 89/2026\,\n\ndel: \n\nsaldo dei contributi per l'anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l'anno in corso.\n\nLa proroga ex art. 6 del DL 89/2026 riguarda i soggetti che: \n\nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.Per le somme erogate nel corso degli anni 2026 e 2027\, l'imposta sostitutiva è ridotta all'1%.Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \n\ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.\n\nAi fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva: \n\nle somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di settembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di settembre\, la cui scadenza del termine era il 16.10.2026.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per opzione - IVA - Liquidazione e versamento cumulativo
DESCRIPTION:Liquidazione e versamento dell'IVA: \n\nrelativa ai mesi di gennaio-novembre 2026;\ndi ammontare cumulativo inferiore a 100 euro\, qualora non sia stata già versata in precedenza.\n\nLa disciplina prevede infatti che: \n\nse l'imposta da versare non è superiore a 100 euro\, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;\nil versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 novembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.\n\nPossono optare per il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore alle soglie individuate dall'art. 7 del DPR 542/99.Ai sensi dell'art. 14 co. 11 della L. 183/2011\, si applicano gli stessi limiti fissati con riguardo al regime di contabilità semplificata dunque\, a decorrere dall'1.1.2023 ex art. 1 co. 276 della L. 197/2022: \n\n500.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;\n800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.\n\nIn presenza dei suddetti requisiti\, i soggetti interessati possono esercitare l'opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.I presupposti concernenti il volume d'affari devono essere verificati con riferimento all'anno precedente l'opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d'affari presunto per tale anno.
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SUMMARY:Sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti – Comunicazione dati aggiuntivi con modello F24 – Ritenute redditi di lavoro dipendente e autonomo
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta (con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente) deve trasmettere i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati\, relative al mese precedente\, mediante il nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE" da trasmettere in occasione dell'invio del modello F24 (in alternativa alla presentazione del modello 770).La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d’imposta che hanno esercitato tale facoltà tramite comportamento concludente e che: \n\ncorrispondono esclusivamente compensi\, sotto qualsiasi forma\, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati;\nsono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;\neffettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97;\nal 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/sostituti-dimposta-con-massimo-5-dipendenti-comunicazione-dati-aggiuntivi-con-modello-f24-ritenute-redditi-di-lavoro-dipendente-e-autonomo-17/
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SUMMARY:Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici - Versamento imposta sostitutiva per il 2026
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il versamento con F24 o F24 Enti pubblici dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) ex art. 1 co. 237 della L. 199/2025\, pari al 15% (entro il limite di 800 euro)\, sui compensi per il trattamento economico accessorio\, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa\, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche\, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.L'imposta si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro\, mentre è escluso il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 45 co. 2 del DLgs. 95/2017.L’imposta sostitutiva è applicabile solo per il 2026.
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