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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026.\n\nTale scadenza vale per: \n\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l'obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026.\n\nTale scadenza vale per: \n\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l'obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, tassazione separata\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2026;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8% ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 63/2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-cedolare-secca-sulle-locazioni-tassazione-separata-ivie-e-ivafe-versamento-rateale-2/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2026;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.8.2026 (il 30.8.2026 cadeva di domenica)\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026.\n\nTale scadenza vale per: \n\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026 sussistendone l'obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 31.7.2026 in seconda convocazione.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-35/
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2025 - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2024\, risultante dalla dichiarazione IVA 2025.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nl'ottava rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 17.3.2025;\nla quinta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025 (con la maggiorazione dell'1\,6%);\nla quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2026 (con la maggiorazione dell'1\,6%);\nla quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2026 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0\,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1\,6%);\nla terza rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2026 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0\,8% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1\,6%).\n\nIl saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0\,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario\, a prescindere dal giorno effettivo di versamento\, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L'adempimento riguarda nello specifico: \n\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2026;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2025 ed eventuale primo acconto per l'anno 2026 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.8.2026 (il 30.8.2026 cadeva di domenica)\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026.\n\nTale scadenza vale per: \n\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026 sussistendone l'obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 31.7.2026 in seconda convocazione.\n\nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2026.
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento terza\, quarta o quinta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento: \n\ndella quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4%;\ndella quinta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2026;\ndella quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8%\, beneficiando della proroga ex art. 6 del DL 89/2026;\ndella terza rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8%\, beneficiando della proroga ex art. 6 del DL 89/2026\,\n\ndel: \n\nsaldo dei contributi per l'anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l'anno in corso\, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.\n\nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.La proroga ex art. 6 del DL 89/2026 riguarda i soggetti che: \n\nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento terza\, quarta o quinta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento: \n\ndella quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4%;\ndella quinta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2026;\ndella quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8%\, beneficiando della proroga ex art. 6 del DL 89/2026;\ndella terza rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8%\, beneficiando della proroga ex art. 6 del DL 89/2026\,\n\ndel: \n\nsaldo dei contributi per l'anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l'anno in corso\, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.\n\nL’adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.La proroga ex art. 6 del DL 89/2026 riguarda i soggetti che: \n\nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali - Versamento imposta sostitutiva per il 2026
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il versamento con F24 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) ex art. 1 co. 7 della L. 199/2025\, pari al 5%\, sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026\, in attuazione di rinnovi contrattuali (CCNL) sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026.L'imposta sostitutiva in argomento si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente\, nell'anno 2025\, non superiore a 33.000 euro.L’imposta sostitutiva è applicabile solo per il 2026.
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SUMMARY:IVA - Mese di agosto - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di agosto\, la cui scadenza del termine era il 16.9.2026.
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SUMMARY:Lavoro notturno\, festivo\, di turno – Versamento imposta sostitutiva per il 2026
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il versamento con F24 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) ex art. 1 co. 10 e 11 della L. 199/2025\, pari al 15%\, sulle somme corrisposte\, entro il limite annuo di 1.500 euro\, ai lavoratori dipendenti a titolo di: \n\nmaggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;\nmaggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale\, come individuati dai CCNL;\nindennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni\, previsti dai CCNL.\n\nL'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta del settore privato\, escluse le attività di cui all'art. 1 co. 18 della L. 199/2025\, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore\, nell'anno 2025\, a 40.000.L’imposta sostitutiva è applicabile solo per il 2026.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori nel mese precedente.L’imposta è applicata: \n\nentro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d'imposta precedente.\n\nL'imposta sostitutiva del 5% sulle mance nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica anche alle persone che prestano la propria attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva (UE) 2024/2831 (art. 1 co. 58-bis della L. 197/2022).
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.Per le somme erogate nel corso degli anni 2026 e 2027\, l'imposta sostitutiva è ridotta all'1%.Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \n\ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.\n\nAi fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva: \n\nle somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione.
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SUMMARY:Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento terza\, quarta o quinta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS\, devono effettuare il versamento: \n\ndella quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2026\, con la maggiorazione dello 0\,4%;\ndella quinta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2026;\ndella quarta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2026\, senza la maggiorazione dello 0\,8%\, beneficiando della proroga ex art. 6 del DL 89/2026;\ndella terza rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.8.2026\, con la maggiorazione dello 0\,8%\, beneficiando della proroga ex art. 6 del DL 89/2026\,\n\ndel: \n\nsaldo dei contributi per l'anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l'anno in corso.\n\nLa proroga ex art. 6 del DL 89/2026 riguarda i soggetti che: \n\nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/professionisti-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-terza-quarta-o-quinta-rata-2/
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SUMMARY:Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici - Versamento imposta sostitutiva per il 2026
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il versamento con F24 o F24 Enti pubblici dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) ex art. 1 co. 237 della L. 199/2025\, pari al 15% (entro il limite di 800 euro)\, sui compensi per il trattamento economico accessorio\, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa\, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche\, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.L'imposta si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro\, mentre è escluso il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 45 co. 2 del DLgs. 95/2017.L’imposta sostitutiva è applicabile solo per il 2026.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di agosto - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di agosto\, la cui scadenza del termine era il 16.9.2026.
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SUMMARY:Sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti – Comunicazione dati aggiuntivi con modello F24 – Ritenute redditi di lavoro dipendente e autonomo
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta (con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente) deve trasmettere i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati\, relative al mese precedente\, mediante il nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE" da trasmettere in occasione dell'invio del modello F24 (in alternativa alla presentazione del modello 770).La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d’imposta che hanno esercitato tale facoltà tramite comportamento concludente e che: \n\ncorrispondono esclusivamente compensi\, sotto qualsiasi forma\, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati;\nsono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;\neffettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97;\nal 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.L'acconto dell'addizionale comunale è: \n\npari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente;\ntrattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili\, effettuate a partire dal mese di marzo.\n\nIl saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate\, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Contratti di appalto di opere o servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: \n\neffettuate nell'esercizio di impresa;\noppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.\n\nIl condominio committente\, in qualità di sostituto d'imposta\, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto\, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.La disciplina prevede inoltre che: \n\nil condominio\, in qualità di sostituto d'imposta\, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;\nil condominio è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.\n\nAl fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro\, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo\, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.Il condominio può\, comunque\, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola\, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate\, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi\, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché: \n\ndetta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;\nla banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/addizionali-regionali-allirpef-versamento-della-rata-relativa-ai-conguagli-di-fine-anno-dei-redditi-di-lavoro-dipendente-e-assimilati-28/
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SUMMARY:Avviamento commerciale e contributi pubblici - Compensi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte: \n\ndel 15% sui compensi per la perdita di avviamento;\ndel 4%\, da parte di Regioni\, Province\, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese\, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
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SUMMARY:Contratti di locazione breve - Corrispettivi lordi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve\, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche\, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa\, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare\, in qualità di sostituti di imposta\, una ritenuta del 21%\, a titolo di acconto\, ove: \n\nincassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;\no intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.\n\nLa ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.Ne deriva che: \n\nl'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;\nove il conduttore paghi direttamente al locatore\, non si configura l'obbligo di ritenuta.\n\nLa ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.
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SUMMARY:Dividendi - Trimestre precedente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte: \n\noperate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;\ncorrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.\n\nCon riferimento ai dividendi distribuiti ai soggetti non imprenditori\,  la L. 205/2017 ha equiparato la tassazione degli utili qualificati a quella degli utili non qualificati\, prevedendo l'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d'imposta del 26%.
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SUMMARY:Esperti contabili – Versamento contributi minimi
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della sesta rata dei contributi minimi.La contribuzione minima\, il cui importo varia in funzione dello status dell’iscritto\, è composta da: \n\ncontributo soggettivo;\ncontributo soggettivo supplementare;\ncontributo integrativo;\ncontributo di maternità.
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