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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico pu&ograve\, essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023 (il DL 215/2023 ha successivamente riaperto i termini per il versamento delle prime tre rate\, fissando la scadenza al 15.3.2024)\,\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico pu&ograve\, essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023 (il DL 215/2023 ha successivamente riaperto i termini per il versamento delle prime tre rate\, fissando la scadenza al 15.3.2024)\,\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%:  \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il medesimo termine del 31.7.2024\,\nsenza la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).\nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il medesimo termine del 31.7.2024\,\nsenza la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\nrisultanti dalla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il medesimo termine del 31.7.2024\,\nsenza la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il medesimo termine del 31.7.2024\,\nsenza la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Compensi di lavoro autonomo - Versamento complessivo annuo delle ritenute
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente\, a condizione che:  \nil sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non pi&ugrave\, di tre soggetti\,\nle suddette ritenute non superino l’importo di 1.032\,91 euro. \nL’applicazione di tale regime\, in luogo degli ordinari versamenti mensili\, &egrave\, comunque facoltativa.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRES per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell&rsquo\,intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente\,\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL&rsquo\,adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.\nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’interno importo o della prima rata entro l’1.7.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/artigiani-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-intero-importo-o-prima-rata-2/
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell&rsquo\,intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente\,\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL&rsquo\,adempimento riguarda: \ni commercianti titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito\,\ni soggetti\, iscritti alla Gestione commercianti\, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es.\, affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo). \nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’interno importo o della prima rata entro l’1.7.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-intero-importo-o-prima-rata-2/
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.\nLa proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a societ&agrave\,\, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui &egrave\, parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\,\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione &egrave\, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed &egrave\, escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui &egrave\, parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\,\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione &egrave\, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed &egrave\, escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui &egrave\, parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\,\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione &egrave\, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed &egrave\, escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui &egrave\, parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\,\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione &egrave\, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed &egrave\, escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui &egrave\, parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\,\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione &egrave\, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed &egrave\, escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento dell&rsquo\,intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente\,\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso. \nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’interno importo o della prima rata entro l’1.7.2024.
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SUMMARY:Soggetti con diritto al rimborso IVA infrannuale - Richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione - II trimestre 2024
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario\, il modello TR\, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre aprile-giugno 2024.L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre)\, se di ammontare superiore a 2.582\,28 euro\, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti: \naliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attivit&agrave\, che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media\, maggiorata del 10%\, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni\,\noperazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8\, 8-bis e 9 del DPR 633/72\, nonch&egrave\, di operazioni assimilate e intracomunitarie\, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate\,\nbeni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA\,\nsoggetti non residenti: svolgimento dell’attivit&agrave\, da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta\,\noperazioni non soggette: effettuazione\, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato\, delle seguenti operazioni\, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA\, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali\, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72\, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72\, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa. \nIn alternativa alla richiesta di rimborso\, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24.
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SUMMARY:Canone RAI - Pagamento della seconda rata semestrale o terza trimestrale
DESCRIPTION:Termine per il pagamento della seconda rata semestrale\, ovvero della terza rata trimestrale\, del canone RAI relativo al 2024\, mediante il modello F24\, nei casi in cui:  \nnessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura\,\noppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. \nIl versamento pu&ograve\, essere eseguito: \nin unica soluzione (70\,00 euro)\,\nin due rate semestrali\, scadenti il 31.1.2024 e il 31.7.2024 (35\,73 euro ciascuna)\,\nin quattro rate trimestrali\, scadenti il 31.1.2024\, il 30.4.2024\, il 31.7.2024 e il 31.10.2024 (18\,62 euro ciascuna).
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SUMMARY:Esperti contabili – Presentazione dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono comunicare alla Cassa l&rsquo\,ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari dichiarato ai fini IVA per l&rsquo\,anno precedente.Nella comunicazione deve essere indicata anche: \nl&rsquo\,aliquota percentuale scelta\,\nl&rsquo\,eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo\,\nl&rsquo\,opzione di versare la met&agrave\, del contributo.
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