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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Sconto sul corrispettivo o cessione della detrazione - Comunicazione dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, utilizzando l’apposito modello\, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione\, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022\, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di: \nrecupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;\ninterventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà indivisa ex art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR (soltanto per le spese sostenute dall’1.1.2022);\nacquisto o assegnazione di unità immobiliare sita in fabbricato interamente recuperato ex art. 16-bis co. 3 del TUIR;\nefficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;\nadozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;\nrecupero o restauro della facciata degli edifici esistenti\, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019;\ninstallazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;\ninstallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020;\ninterventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”). \nIl termine è stato così prorogato\, rispetto a quello ordinario del 16 marzo\, dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159.\nA decorrere dal 17.2.2023\, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020. Lo stesso articolo tuttavia: \nindividua alcune fattispecie per le quali\, “di diritto”\, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis\, 3-bis e 3-ter\, 3-quater del DL 11/2023);\nprevede\, per le altre fattispecie\, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023).
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Sconto sul corrispettivo o cessione della detrazione - Comunicazione dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, utilizzando l’apposito modello\, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione\, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022\, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di: \nefficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;\nadozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;\nrecupero o restauro della facciata degli edifici esistenti\, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019;\ninstallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020;\ninterventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”). \nIl termine è stato così prorogato\, rispetto a quello ordinario del 16 marzo\, dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159.\nA decorrere dal 17.2.2023\, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020. Lo stesso articolo tuttavia: \nindividua alcune fattispecie per le quali\, “di diritto”\, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis\, 3-bis e 3-ter\, 3-quater del DL 11/2023);\nprevede\, per le altre fattispecie\, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023).
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SUMMARY:Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - Dati 2023 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2023 dal condominio e imputate ai singoli condomini con riferimento: \nagli interventi di recupero del patrimonio edilizio\, di riqualificazione energetica e antisismici\, di rimozione delle barriere architettoniche\, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici\, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;\nall’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici\, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. \nCome previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53174\, gli amministratori di condominio sono esonerati dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui\, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente\, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato\, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione\, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.\nIl termine è stato così prorogato dal provv. Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53174\, rispetto a quello ordinario previsto per il 16 marzo\, per le sole spese effettuate nel 2023.
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