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SUMMARY:Acconti d'imposta - Versamento seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Versamento seconda o unica rata di acconto per l'anno in corso
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento seconda o unica rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Attività di ricerca e sviluppo - Indebita compensazione - Riversamento del credito d'imposta
DESCRIPTION:Termine per la presentazione della domanda per la sanatoria per le indebite compensazioni del credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo\, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.La sanatoria riguarda i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo: \nper attività svolte nel periodo d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;\nrelativi ad attività realmente poste in essere\, le cui spese siano esistenti e documentate\, ma non agevolabili.
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SUMMARY:Cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Richiesta di regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per accedere alla procedura di regolarizzazione destinata ai soggetti che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 e che hanno omesso di indicare le stesse e i relativi redditi nella dichiarazione annuale dei redditi.L’adesione a questa procedura prevede: \nla presentazione del modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2023 n. 290480\, allegando una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria\, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta;\nil versamento di un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati. \nSono oggetto della richiesta di regolarizzazione: \nle cripto-attività rappresentate da cripto-valute\, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking\, che non sono state indicate nel quadro RW del modello REDDITI;\ni redditi realizzati sulle suddette cripto-attività\, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno\, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa. \nL’importo da versare è corrispondente ai seguenti importi: \nlo 0\,5% del valore delle cripto-valute detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione\, in relazione all’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle cripto-valute;\nun’imposta sostitutiva del 3\,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione che si riferisce ai redditi omessi\, in relazione alla regolarizzazione dell’omessa indicazione dei redditi derivanti da cripto-attività\, incluse le cripto-valute\, realizzati nel periodo di riferimento. \nLa procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma e con la presentazione del modello.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cripto-attivita-detenute-entro-il-31-12-2021-omessa-indicazione-nella-dichiarazione-dei-redditi-richiesta-di-regolarizzazione/
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SUMMARY:Cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Richiesta di regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per accedere alla procedura di regolarizzazione destinata ai soggetti che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 e che hanno omesso di indicare le stesse e i relativi redditi nella dichiarazione annuale dei redditi.L’adesione a questa procedura prevede: \nla presentazione del modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2023 n. 290480\, allegando una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria\, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta;\nil versamento di un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati. \nSono oggetto della richiesta di regolarizzazione: \nle cripto-attività rappresentate da cripto-valute\, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking\, che non sono state indicate nel quadro RW del modello REDDITI;\ni redditi realizzati sulle suddette cripto-attività\, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno\, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa. \nL’importo da versare è corrispondente ai seguenti importi: \nlo 0\,5% del valore delle cripto-valute detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione\, in relazione all’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle cripto-valute;\nun’imposta sostitutiva del 3\,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione che si riferisce ai redditi omessi\, in relazione alla regolarizzazione dell’omessa indicazione dei redditi derivanti da cripto-attività\, incluse le cripto-valute\, realizzati nel periodo di riferimento. \nLa procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma e con la presentazione del modello.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cripto-attivita-detenute-entro-il-31-12-2021-omessa-indicazione-nella-dichiarazione-dei-redditi-richiesta-di-regolarizzazione-3/
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SUMMARY:Cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Richiesta di regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per accedere alla procedura di regolarizzazione destinata ai soggetti che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 e che hanno omesso di indicare le stesse e i relativi redditi nella dichiarazione annuale dei redditi.L’adesione a questa procedura prevede: \nla presentazione del modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2023 n. 290480\, allegando una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria\, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta;\nil versamento di un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati. \nSono oggetto della richiesta di regolarizzazione: \nle cripto-attività rappresentate da cripto-valute\, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking\, che non sono state indicate nel quadro RW del modello REDDITI;\ni redditi realizzati sulle suddette cripto-attività\, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno\, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa. \nL’importo da versare è corrispondente ai seguenti importi: \nlo 0\,5% del valore delle cripto-valute detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione\, in relazione all’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle cripto-valute;\nun’imposta sostitutiva del 3\,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione che si riferisce ai redditi omessi\, in relazione alla regolarizzazione dell’omessa indicazione dei redditi derivanti da cripto-attività\, incluse le cripto-valute\, realizzati nel periodo di riferimento. \nLa procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma e con la presentazione del modello.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Comunicazione dell'opzione di cessione della detrazione o sconto sul corrispettivo - Remissione in bonis
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno presentato entro il 31.3.2023 la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito\, per avvalersi della c.d. “remissione in bonis”\, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare\, la comunicazione d’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione in bonis è ammessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al 31.3.2023 (ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione).\nLa possibilità riguarda le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici\, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 che si riferiscono: \nalle spese sostenute nel 2022;\nnonchè alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. \nLa remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo: \nil contribuente presenti tutti i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione;\nnon siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza del beneficio fiscale;\nil cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione\, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione. \nL’art. 2-quinquies del DL 11/2023 riconosce la facoltà per il beneficiario della detrazione di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito oltre il termine del 31.3.2023 avvalendosi della remissione in bonis anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023\, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”\, ossia: \nbanche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93;\nsocietà appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93;\nimprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005. \nIn presenza dei requisiti\, per aderire alla remissione in bonis è necessario: \nversare la misura minima della sanzione\, pari a 250\,00 euro\, di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97 tramite modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE);\ninviare telematicamente la comunicazione di opzione. \nLa trasmissione della nuova comunicazione mediante remissione in bonis è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Comunicazione dell'opzione di cessione della detrazione o sconto sul corrispettivo - Remissione in bonis - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno presentato entro il 31.3.2023 la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito\, per avvalersi della c.d. “remissione in bonis”\, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare\, la comunicazione d’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione in bonis è ammessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al 31.3.2023 (ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione).\nLa possibilità riguarda le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici\, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 che si riferiscono: \nalle spese sostenute nel 2022;\nnonchè alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. \nLa remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo: \nil contribuente presenti tutti i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione;\nnon siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza del beneficio fiscale;\nil cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione\, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione. \nL’art. 2-quinquies del DL 11/2023 riconosce la facoltà per il beneficiario della detrazione di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito oltre il termine del 31.3.2023 avvalendosi della remissione in bonis anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023\, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”\, ossia: \nbanche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93;\nsocietà appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93;\nimprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005. \nIn presenza dei requisiti\, per aderire alla remissione in bonis è necessario: \nversare la misura minima della sanzione\, pari a 250\,00 euro\, di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97 tramite modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE);\ninviare telematicamente la comunicazione di opzione. \nLa trasmissione della nuova comunicazione mediante remissione in bonis è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/detrazioni-edilizie-comunicazione-dellopzione-di-cessione-della-detrazione-o-sconto-sul-corrispettivo-remissione-in-bonis-soggetti-solari/
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-a-saldo-o-in-acconto-soggetti-senza-partita-iva-5/
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rottamazione-dei-ruoli-versamento-degli-importi-3/
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-soggetti-senza-partita-iva-2/
CATEGORIES:Enti non commerciali,Scadenze
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-ires-versamento-rateale-soggetti-senza-partita-iva/
CATEGORIES:Enti non commerciali,Scadenze
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale  - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-tassazione-separata-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-rateale-soggetti-senza-partita-iva-5/
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SUMMARY:Artigiani – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento sesta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda la sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il: \n30.6.2023 o 20.7.2023\, senza maggiorazione dello 0\,4%;\n31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/artigiani-non-titolari-di-partita-iva-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-sesta-rata/
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SUMMARY:Artigiani – Versamento dell'intero o del secondo acconto dei contributi INPS
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS\, calcolato sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.L’acconto può essere versato: \nin unica soluzione entro il 30.11.2023 se l’importo dovuto è inferiore a 257\,52 euro;\nin due rate\, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257\,52 euro (di cui la prima\, nella misura del 40%\, entro il 30.6.2023 ovvero il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0\,40% a titolo di interesse corrispettivo\, la seconda\, nella restante misura del 60%\, entro il 30.11.2023).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/artigiani-versamento-dellintero-o-del-secondo-acconto-dei-contributi-inps/
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SUMMARY:Attività di ricerca e sviluppo - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \nper gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo\, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/attivita-di-ricerca-e-sviluppo-dati-e-informazioni-riguardanti-il-credito-dimposta-comunicazione-al-ministero/
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SUMMARY:Commercianti – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento sesta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda la sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il: \n30.6.2023 o il 20.7.2023\, senza maggiorazione dello 0\,4%;\n31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-non-titolari-di-partita-iva-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-sesta-rata/
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SUMMARY:Commercianti – Versamento dell'intero o del secondo acconto dei contributi INPS
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS\, calcolato sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.L’acconto può essere versato: \nin unica soluzione entro il 30.11.2023 se l’importo dovuto è inferiore a 257\,52 euro;\nin due rate\, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257\,52 euro (di cui la prima\, nella misura del 40%\, entro il 30.6.2023 ovvero il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0\,40% a titolo di interesse corrispettivo\, la seconda\, nella restante misura del 60%\, entro il 30.11.2023).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-versamento-dellintero-o-del-secondo-acconto-dei-contributi-inps/
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SUMMARY:Dichiarazione IVA - Contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche\, esonerati dalla presentazione - Presentazione del quadro VO
DESCRIPTION:Trasmissione\, da parte dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale\, del quadro VO\, al fine di comunicare le opzioni o le revoche dei regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili: \nin allegato alla dichiarazione dei redditi;\nmediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario. \nIl ricorso alla presentazione del quadro VO in allegato alla dichiarazione dei redditi per comunicare le opzioni o le revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui: \nil soggetto non è tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte;\novvero qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto. \nNel frontespizio del modello REDDITI 2023 è prevista una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO.\nLe opzioni per i regimi di determinazione dell’imposta sono manifestate mediante comportamento concludente e\, in termini generali\, vincolano il soggetto passivo per un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto\, se non viene esercitata la revoca nel quadro VO\, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo\, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.\nTra le opzioni di maggiore rilevanza vi sono: \nla liquidazione trimestrale dell’imposta\, per i soggetti di cui all’art. 7 del DPR 542/99;\nla separazione delle attività\, su base facoltativa\, ai sensi dell’art. 36 comma 3 del DPR 633/72;\nil passaggio tra regimi speciali IVA.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/dichiarazione-iva-contribuenti-che-hanno-effettuato-opzioni-o-revoche-esonerati-dalla-presentazione-presentazione-del-quadro-vo/
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SUMMARY:Determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio - Esercizio o revoca dell'opzione
DESCRIPTION:Termine\, per le le snc\, le sas e i soggetti ad esse equiparati\, in contabilità ordinaria\, per comunicare all’Agenzia delle Entrate: \nl’esercizio dell’opzione per il triennio 2023-2025 per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio);\noppure la sua revoca\, a decorrere dal periodo d’imposta in corso. \nL’opzione è comunicata: \nnell’ambito del modello IRAP 2023;\novvero utilizzando il modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax\, consolidato\, trasparenza e per l’opzione IRAP”\, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 161213/2015\, se l’opzione non può essere espressa in sede di dichiarazione annuale (ad esempio nel caso di soggetti neocostituiti o interessati da operazioni straordinarie). \nL’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta: al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per il triennio successivo\, a meno che l’impresa non revochi l’opzione precedentemente comunicata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/determinazione-della-base-imponibile-irap-in-base-al-bilancio-esercizio-o-revoca-dellopzione/
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SUMMARY:Dichiarazione IVA - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la terza rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Formazione "4.0" - Dati e informazioni riguardanti il credito d'imposta - Comunicazione al Ministero
DESCRIPTION:Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d’imposta per le spese: \ndi formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale “4.0”;\nsostenute nel 2022. \nL’invio del modello non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici.
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