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SUMMARY:Dichiarazione IVA - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale
DESCRIPTION:Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate\, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata\, con atto di liquidazione\, di accertamento o di recupero\, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni\, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.\nSono ravvedibili le violazioni che: \nriguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello IVA 2017) al 2021 (modello IVA 2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione\, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;\nriguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. \nRimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
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SUMMARY:Modello 770 - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale
DESCRIPTION:Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate\, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata\, con atto di liquidazione\, di accertamento o di recupero\, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni\, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.\nSono ravvedibili le violazioni che: \nriguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello 770/2017) al 2021 (modello 770/2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione\, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;\nriguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. \nRimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale
DESCRIPTION:Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate\, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata\, con atto di liquidazione\, di accertamento o di recupero\, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni\, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.\nSono ravvedibili le violazioni che: \nriguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello REDDITI/IRAP 2017) al 2021 (modello REDDITI/IRAP 2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione\, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;\nriguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. \nRimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
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SUMMARY:Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione - Perfezionamento
DESCRIPTION:Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione\, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino\, tramite:\nla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;\nla sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023. \nIl pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.\nLa rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate\, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.\nTale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1co. 186 della L. 197/2022.
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SUMMARY:Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione - Perfezionamento
DESCRIPTION:Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione\, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino\, tramite:\nla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;\nla sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023. \nIl pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.\nLa rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate\, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.\nTale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1co. 186 della L. 197/2022.
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SUMMARY:Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione - Perfezionamento
DESCRIPTION:Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione\, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino\, tramite:\nla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;\nla sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023. \nIl pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.\nLa rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate\, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.\nTale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022.
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SUMMARY:Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione - Perfezionamento
DESCRIPTION:Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione\, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino\, tramite:\nla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;\nla sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023. \nIl pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.\nLa rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate\, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.\nTale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-residenti-od-operanti-nei-territori-dellemilia-romagna-marche-e-toscana-colpiti-dallalluvione-rottamazione-dei-ruoli-presentazione-dellistanza-5/
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
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SUMMARY:Soggetti residenti\, domiciliati od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione – Domanda indennità una tantum
DESCRIPTION:Termine entro il quale presentare la domanda per ottenere l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’alluvione di maggio 2023.L’indennità può essere richiesta da: \ncollaboratori coordinati e continuativi;\ntitolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;\nlavoratori autonomi o professionisti\, compresi i titolari di attività di impresa (ovverosia gli iscritti alle gestioni artigiani\, commercianti e coltivatori diretti\, coloni e mezzadri – compresi gli IAP e i coadiuvanti e coadiutori – i pescatori autonomi\, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS – compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici – i professionisti con cassa e i lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals). \nI suddetti soggetti devono: \nessere iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data dell’1.5.2023\, con attività già avviata entro la medesima data;\nalla data dell’1.5.2023\, avere la residenza o il domicilio ovvero operare\, esclusivamente o\, nel caso degli agenti e rappresentanti\, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 al DL 61/2023;\naver sospeso l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023. \nL’indennità viene riconosciuta per il periodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023\, nella misura pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro.
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SUMMARY:Crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Remissione in bonis
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta previsti per l’acquisto di energia elettrica e gas per le imprese energivore\, non energivore\, gasivore e non gasivore\, relativi al III e al IV trimestre 2022\, che non hanno trasmesso\, entro il 16.3.2023\, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’importo del credito maturato nel 2022\, per fruire della c.d. “remissione in bonis”\, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.La remissione in bonis trova applicazione qualora il contribuente: \nabbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;\neffettui la comunicazione entro il 30.9.2023\, vale a dire entro il termine per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta relativi al III e al IV trimestre 2022;\nversi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97\, pari a 250 euro. \nIl ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.\nEnti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione\nDal punto di vista soggettivo\, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36\, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali\, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale\, indipendentemente dalla loro: \nnatura (pubblica o privata);\nforma giuridica (consorzio\, fondazione\, ecc.). \nCon riferimento a tali soggetti\, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.\nA tal fine\, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale\, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati\, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali\, ad esempio\, per il gas e per l’energia elettrica\, rispettivamente\, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
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SUMMARY:Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale - III e IV trimestre 2022 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine per l’utilizzo in compensazione del: \ncredito d’imposta\, per i soggetti “non energivori”\, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica\, effettivamente utilizzata nel III trimestre dell’anno 2022\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al II trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022);\ncredito d’imposta\, per i soggetti “non energivori”\, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica\, effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della componente energetica\, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);\ncredito d’imposta\, per i soggetti “non gasivori”\, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale\, consumato nel III trimestre solare dell’anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici)\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al II trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022);\ncredito d’imposta\, per i soggetti “non gasivori”\, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel IV trimestre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici)\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al III trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME\, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022). \nCon riferimento ai primi due punti\, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti: \nper il III trimestre 2022\, dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16\,5 kW;\nper il IV trimestre 2022\, dotati di contatori di potenza disponibili pari o superiore a 4\,5 kW. \nEnti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione\nDal punto di vista soggettivo\, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36\, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali\, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale\, indipendentemente dalla loro: \nnatura (pubblica o privata);\nforma giuridica (consorzio\, fondazione\, ecc.). \nCon riferimento a tali soggetti\, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.\nA tal fine\, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale\, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati\, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali\, ad esempio\, per il gas e per l’energia elettrica\, rispettivamente\, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/credito-dimposta-per-lacquisto-di-energia-elettrica-e-gas-naturale-iii-e-iv-trimestre-2022-utilizzo-in-compensazione-2/
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SUMMARY:Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas - III e IV trimestre 2022 - Utilizzo in compensazione da parte dei cessionari
DESCRIPTION:Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione i seguenti crediti d’imposta\, la cui cessione è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 20.9.2023: \ncredito d’imposta a favore dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16\,5 kW\, diversi dai soggetti energivori\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel III 2022 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022) e a favore dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, diversi da quelli energivori\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);\ncredito d’imposta a favore dei soggetti diversi da quelli a forte consumo di gas naturale\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel III trimestre del 2022 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022\, art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022). \nI crediti d’imposta relativi al III e al IV trimestre 2022 sono cedibili dai soggetti beneficiari: \nentro il 30.9.2023;\nsolo per intero;\nad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari)\, senza facoltà di successiva cessione;\ncon possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari\, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo\, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia). \nIn caso di cessione del credito d’imposta\, i soggetti beneficiari richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.\nIl visto di conformità è rilasciato dai: \nsoggetti indicati nelle lett. a) e b) dell’art. 3 co. 3 del DPR 322/98;\nresponsabili dell’assistenza fiscale dei CAF di cui all’art. 32 del DLgs. 241/97. \nEnti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione\nDal punto di vista soggettivo\, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36\, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali\, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale\, indipendentemente dalla loro: \nnatura (pubblica o privata);\nforma giuridica (consorzio\, fondazione\, ecc.). \nCon riferimento a tali soggetti\, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.\nA tal fine\, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale\, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati\, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali\, ad esempio\, per il gas e per l’energia elettrica\, rispettivamente\, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/credito-dimposta-per-lacquisto-di-energia-elettrica-e-gas-iii-e-iv-trimestre-2022-utilizzo-in-compensazione-da-parte-dei-cessionari/
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SUMMARY:Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas - III e IV trimestre 2022 - Utilizzo in compensazione da parte dei cessionari
DESCRIPTION:Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione i seguenti crediti d’imposta\, la cui cessione è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 20.9.2023: \ncredito d’imposta a favore dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16\,5 kW\, diversi dai soggetti energivori\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel III 2022 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022) e a favore dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4\,5 kW\, diversi da quelli energivori\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);\ncredito d’imposta a favore dei soggetti diversi da quelli a forte consumo di gas naturale\, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas\, consumato nel III trimestre del 2022 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022\, art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022). \nI crediti d’imposta relativi al III e al IV trimestre 2022 sono cedibili dai soggetti beneficiari: \nentro il 30.9.2023;\nsolo per intero;\nad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari)\, senza facoltà di successiva cessione;\ncon possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari\, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo\, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia). \nIn caso di cessione del credito d’imposta\, i soggetti beneficiari richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.\nIl visto di conformità è rilasciato dai: \nsoggetti indicati nelle lett. a) e b) dell’art. 3 co. 3 del DPR 322/98;\nresponsabili dell’assistenza fiscale dei CAF di cui all’art. 32 del DLgs. 241/97. \nEnti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione\nDal punto di vista soggettivo\, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36\, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali\, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale\, indipendentemente dalla loro: \nnatura (pubblica o privata);\nforma giuridica (consorzio\, fondazione\, ecc.). \nCon riferimento a tali soggetti\, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.\nA tal fine\, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale\, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati\, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali\, ad esempio\, per il gas e per l’energia elettrica\, rispettivamente\, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
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SUMMARY:Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale - III e IV trimestre 2022 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine per l’utilizzo in compensazione del: \ncredito d’imposta\, per i soggetti “non energivori”\, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica\, effettivamente utilizzata nel III trimestre dell’anno 2022\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della stessa\, calcolato sulla base della media riferita al II trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022);\ncredito d’imposta\, per i soggetti “non energivori”\, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica\, effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022\, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto\, qualora il prezzo della componente energetica\, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022\, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi\, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022);\ncredito d’imposta\, per i soggetti “non gasivori”\, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale\, consumato nel III trimestre solare dell’anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici)\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al II trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME\, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022);\ncredito d’imposta\, per i soggetti “non gasivori”\, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel IV trimestre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici)\, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale\, calcolato come media\, riferita al III trimestre 2022\, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME\, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 co. 4 del DL 144/2022 e art. 1 del DL 176/2022). \nCon riferimento ai primi due punti\, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti: \nper il III trimestre 2022\, dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16\,5 kW;\nper il IV trimestre 2022\, dotati di contatori di potenza disponibili pari o superiore a 4\,5 kW. \nEnti non commerciali – Spettanza dell’agevolazione\nDal punto di vista soggettivo\, la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36\, ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali\, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale\, indipendentemente dalla loro: \nnatura (pubblica o privata);\nforma giuridica (consorzio\, fondazione\, ecc.). \nCon riferimento a tali soggetti\, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.\nA tal fine\, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale\, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati\, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali\, ad esempio\, per il gas e per l’energia elettrica\, rispettivamente\, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/credito-dimposta-per-lacquisto-di-energia-elettrica-e-gas-naturale-iii-e-iv-trimestre-2022-utilizzo-in-compensazione/
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Presentazione dell'istanza e versamento degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per presentare l’istanza e versare gli importi dovuti (interamente o solo la prima rata) al fine di definire le controversie\, attribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\, pendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.Sono esclusi: \ntutte le liti in cui sono parti diversi enti impositori\, ancorché di natura tributaria;\nprocessi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell’Unione europea\, inclusa l’IVA all’importazione. \nPer poter definire la lite\, occorre che: \nentro l’1.1.2023\, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia fiscale;\nnel momento di presentazione della domanda\, non si sia ancora formato il giudicato. \nRientrano le liti pendenti in qualsiasi grado del giudizio\, anche in Cassazione o in rinvio.\nLa lite non deve riguardare “atti impositivi”\, pertanto possono essere definite le liti su atti aventi funzione liquidatoria (il caso classico è la cartella di pagamento che riscuote somme sulla base di un previo accertamento o della dichiarazione).\nI benefici si sostanziano: \nnel pagamento del 5% delle imposte\, se il processo pende in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio;\nnel pagamento del 15% delle imposte\, con stralcio di sanzioni e interessi\, se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso);\nnel pagamento del 40% delle imposte\, con stralcio di sanzioni e interessi\, se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado;\nnel pagamento del 90% dell’imposta\, con stralcio di sanzioni e interessi\, in caso di pendenza in primo grado con avvenuta costituzione in giudizio e di pendenza in rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione;\nnello stralcio di soli sanzioni e interessi\, se il contribuente\, in primo o in secondo grado\, oppure in tutti e due i gradi\, è risultato soccombente. \nSe la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo\, si paga: \nil 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);\nil 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio\, e non si è formato il giudicato). \nPer le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo\, se questo è stato definito in altro modo\, si ha il totale stralcio della sanzione.
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SUMMARY:Esercenti l'arte ausiliaria di ottico - Spese sanitarie sostenute nel I semestre 2023 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
DESCRIPTION:Termine\, per gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”\, per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni (modello 730/2023 e REDDITI PF 2023).L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. \nIn particolare\, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie\, certificative\, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
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SUMMARY:Spese sanitarie sostenute nel I semestre 2023 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica\, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze\, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre del 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. \nIn particolare\, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie\, certificative\, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
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SUMMARY:Spese veterinarie sostenute nel I semestre 2023 - Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica\, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze\, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre del 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Effettuazione degli atti e imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine per l’effettuazione degli atti e il versamento della prima rata (pari al 60%) dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni: \nassegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;\ntrasformazione in società semplice di società commerciali\, di persone o capitali\, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. \nL’imposta sostitutiva è pari: \nall’8% (10\,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci\, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;\nal 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. \nIl versamento della seconda rata (pari al rimanente 40%) deve essere effettuato entro il 30.11.2023.\nPer la determinazione della base im­ponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/assegnazione-agevolata-di-beni-ai-soci-e-trasformazione-in-societa-semplice-effettuazione-degli-atti-e-imposta-sostitutiva/
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Effettuazione degli atti e imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine per l’effettuazione degli atti e il versamento della prima rata (pari al 60%) dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni: \nassegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;\ntrasformazione in società semplice di società commerciali\, di persone o capitali\, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. \nL’imposta sostitutiva è pari: \nall’8% (10\,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci\, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;\nal 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. \nIl versamento della seconda rata (pari al rimanente 40%) deve essere effettuato entro il 30.11.2023.\nPer la determinazione della base im­ponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
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SUMMARY:Conciliazione giudiziale agevolata - Sottoscrizione dell'accordo
DESCRIPTION:Termine per la sottoscrizione dell’accordo ai fini della conciliazione agevolata dei processi perndenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado o di secondo grado.Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti “impositivi”.\nIn caso di conciliazioni agevolata: \nle sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo;\nnon ha rilevanza se l’accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio. \nI versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro venti giorni dalla stipula dell’accordo e la dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo\, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/conciliazione-giudiziale-agevolata-sottoscrizione-dellaccordo/
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