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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2025 - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento del saldo IVA relativo al 2025\, risultante dalla dichiarazione IVA 2026\, con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4%.La maggiorazione dello 0\,4% di interessi è da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni) già maggiorato dello 0\,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026. La maggiorazione dell’1\,6% fino al 30.6.2026 è quindi ulteriormente maggiorata dello 0\,4%.\nIl saldo IVA può essere versato: \nin un’unica soluzione;\novvero in forma rateale\, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 6. \nIl pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo\, maggiorate degli interessi mensili (0\,33%) a partire dalla seconda rata\, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre.\nIl versamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un’unica soluzione.
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.\nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 30.6.2026.\nInoltre\, il termine non riguarda i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0\,8%) della prima rata ex 6 del DL 89/2026\, vale a dire: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda: \ni commercianti titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito;\ni soggetti\, iscritti alla Gestione commercianti\, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es.\, affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo). \nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’interno importo o della prima rata entro il 30.6.2026.\nInoltre\, il termine non riguarda i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0\,8%) della prima rata ex art. 6 del DL 89/2026\, vale a dire: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Compensi di lavoro autonomo - Versamento complessivo annuo delle ritenute - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel 2024\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, a condizione che:  \nil sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;\nle suddette ritenute non superino l’importo di 1.032\,91 euro. \nL’applicazione di tale regime\, in luogo degli ordinari versamenti mensili\, è comunque facoltativa.\nIl versamento è previsto per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che versano il saldo delle somme dovute con riferimento al modello REDDITI 2026 entro il 30.7.2026\, beneficiando del differimento di 30 giorni rispetto al termine del 30.6.2026.
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SUMMARY:Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso. \nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 30.6.2026.\nInoltre\, il termine non riguarda i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0\,8%) della prima rata ex art. 6 del DL 89/2026\, vale a dire: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato\, o che avrebbero dovuto approvare\, il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl diritto camerale è determinato\, negli importi minimi e massimi\, nonché negli importi dovuti in misura fissa\, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.\nRelativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese\, diverse dalle imprese individuali\, gli importi variano in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2025 (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).\nTali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/diritto-annuale-camere-di-commercio-pagamento-maggiorazione-04-5/
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SUMMARY:Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese individuali\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.Il diritto camerale è determinato\, negli importi minimi e massimi\, nonché negli importi dovuti in misura fissa\, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.\nRelativamente alle imprese individuali\, le misure sono le seguenti: \n100 euro (unità locale 20 euro) per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese;\n44 euro (unità locale 8\,80 euro) per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese (piccoli imprenditori\, artigiani\, coltivatori diretti\, imprenditori agricoli). \nTali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/diritto-annuale-camere-di-commercio-pagamento-maggiorazione-04-6/
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SUMMARY:Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.Il diritto camerale è determinato\, negli importi minimi e massimi\, nonché negli importi dovuti in misura fissa\, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.\nRelativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese\, diverse dalle imprese individuali\, gli importi variano in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2025 (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).\nPer i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese\, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato: \nsocietà semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);\nsocietà semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);\nsocietà tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro). \nTali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.
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SUMMARY:Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti collettivi (come associazioni\, fondazioni\, comitati e altri enti non societari) che\, pur esercitando un’attività economica commerciale e/o agricola\, non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa.Tali soggetti\, iscritti al REA\, devono un tributo fisso pari a 15\,00 euro.\nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato\, o che avrebbero dovuto approvare\, il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl diritto camerale è determinato\, negli importi minimi e massimi\, nonché negli importi dovuti in misura fissa\, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
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SUMMARY:Imprese "solari" che nel 2024 hanno trasferito la residenza all'estero e che versano il saldo entro il 30.7.2025 - Exit tax - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate e versamento dell'eventuale prima rata
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che hanno trasferito la residenza all’estero nel 2024 e che entro il 30.7.2025 versano\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia\, per presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:  \nrelativa all’opzione per la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);\nunitamente alla relativa documentazione. \nIn caso di rateizzazione\, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023 (il DL 215/2023 ha successivamente riaperto i termini per il versamento delle prime tre rate\, fissando la scadenza al 15.3.2024);\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Compensi di lavoro autonomo - Versamento complessivo annuo delle ritenute
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente\, a condizione che:  \nil sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;\nle suddette ritenute non superino l’importo di 1.032\,91 euro. \nL’applicazione di tale regime\, in luogo degli ordinari versamenti mensili\, è comunque facoltativa.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 31.7.2026 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRES per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 31.7.2026 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
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SUMMARY:Soggetti con diritto al rimborso IVA infrannuale - Richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione - II trimestre 2026
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario\, il modello TR\, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre aprile-giugno 2026.L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre)\, se di ammontare superiore a 2.582\,28 euro\, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti: \naliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media\, maggiorata del 10%\, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;\noperazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8\, 8-bis e 9 del DPR 633/72\, nonchè di operazioni assimilate e intracomunitarie\, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;\nbeni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;\nsoggetti non residenti: svolgimento dell’attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta;\noperazioni non soggette: effettuazione\, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato\, delle seguenti operazioni\, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA\, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali\, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72\, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72\, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa. \nIn alternativa alla richiesta di rimborso\, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24.
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SUMMARY:Canone RAI - Pagamento della seconda rata semestrale o terza trimestrale
DESCRIPTION:Termine per il pagamento della seconda rata semestrale\, ovvero della terza rata trimestrale\, del canone RAI relativo al 2026\, mediante il modello F24\, nei casi in cui:  \nnessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;\noppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. \nIl versamento può essere eseguito: \nin unica soluzione (90\,00 euro);\nin due rate semestrali\, scadenti il 31.1.2026 e il 31.7.2026 (45\,94 euro ciascuna);\nin quattro rate trimestrali\, scadenti il 31.1.2026\, il 30.4.2026\, il 31.7.2026 e il 31.10.2026 (23\,93 euro ciascuna).
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo luglio - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
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SUMMARY:Esperti contabili – Presentazione dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono comunicare alla Cassa l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari dichiarato ai fini IVA per l’anno precedente.Nella comunicazione deve essere indicata anche: \nl’aliquota percentuale scelta;\nl’eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo;\nl’opzione di versare la metà del contributo.
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SUMMARY:Gasolio per autotrazione - Domanda per il credito d'imposta o il rimborso -  Trimestre aprile-giugno
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi\, per presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione per ottenere il credito d’imposta in relazione all’applicazione della “carbon tax” o dell’aumento delle accise al gasolio per autotrazione\, in relazione al trimestre aprile-giugno.Il credito d’imposta: \nspetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11\,5 tonnellate;\npuò essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero chiesto a rimborso\, purché di importo pari ad almeno 25\,00 euro.
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SUMMARY:Esperti contabili – Presentazione dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono comunicare alla Cassa l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari dichiarato ai fini IVA per l’anno precedente.Nella comunicazione deve essere indicata anche: \nl’aliquota percentuale scelta;\nl’eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo;\nl’opzione di versare la metà del contributo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/esperti-contabili-presentazione-dichiarazione-del-reddito-professionale-e-del-volume-daffari-5/
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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