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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Approvazione del bilancio - Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per depositare il bilancio e gli allegati presso il Registro delle imprese.Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (il cui termine ultimo è fissato al 29.6.2026).
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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Approvazione del bilancio - Registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per registrare il verbale di approvazione del bilancio\, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili.Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (il cui termine ultimo è fissato al 29.6.2026).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-approvazione-del-bilancio-registrazione-del-verbale-presso-lagenzia-delle-entrate-3/
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.7.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto imposte sostitutive\, redditi di capitale di fonte estera\, cripto-attività\, IVIE\, IVAFE - Versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2026 riguardanti: \nl’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);\nle imposte liquidate nel quadro M\, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;\nle imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria\, liquidate nel quadro T;\nl’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);\nl’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W). \nI suddetti versamenti\, non rientrando nella disciplina dei conguagli\, devono essere effettuati con il modello F24 anche nel caso in cui sia presente un sostituto di imposta che effettua i conguagli derivanti dal modello 730/2026.\nIn altre parole\, se dal modello 730 emergono le citate imposte da versare\, il pagamento deve essere in ogni caso effettuato: \ndirettamente dal contribuente;\ncon le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.7.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%:  \ndel saldo IRAP per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.7.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%:  \ndel saldo IRAP per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.7.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.7.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\nrisultanti dalla dichiarazione dei redditi 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.7.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.7.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.7.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%:  \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.7.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, imposta sostitutiva sui premi di produttività - Versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%:  \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento al modello 730/2026 presentato senza sostituto d’imposta. \nAi sensi dell’art. 51-bis del DL 21.6.2013 n. 69 (conv. L. 9.8.2013 n. 98) e del provv. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n. 100191\, il modello 730 può essere presentato anche in assenza del sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli (es. colf\, badanti e altri dipendenti di persone fisiche “private”\, oppure soggetti che hanno perso il posto di lavoro; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 30.5.2014 n. 57).\nL’art. 2 co. 2 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”) ha stabilito che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730\, precompilato o ordinario\, nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio\, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità.\nSe dal modello 730 presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” emergono imposte da versare\, il pagamento deve essere effettuato: \ndirettamente dal contribuente;\ncon le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.7.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2025 - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento del saldo IVA relativo al 2025\, risultante dalla dichiarazione IVA 2026\, con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4%.La maggiorazione dello 0\,4% di interessi è da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni) già maggiorato dello 0\,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026. La maggiorazione dell’1\,6% fino al 30.6.2026 è quindi ulteriormente maggiorata dello 0\,4%.\nIl saldo IVA può essere versato: \nin un’unica soluzione;\novvero in forma rateale\, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 6. \nIl pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo\, maggiorate degli interessi mensili (0\,33%) a partire dalla seconda rata\, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre.\nIl versamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un’unica soluzione.
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.\nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 30.6.2026.\nInoltre\, il termine non riguarda i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0\,8%) della prima rata ex 6 del DL 89/2026\, vale a dire: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/artigiani-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-intero-importo-o-prima-rata-8/
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda: \ni commercianti titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito;\ni soggetti\, iscritti alla Gestione commercianti\, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es.\, affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo). \nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’interno importo o della prima rata entro il 30.6.2026.\nInoltre\, il termine non riguarda i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0\,8%) della prima rata ex art. 6 del DL 89/2026\, vale a dire: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Compensi di lavoro autonomo - Versamento complessivo annuo delle ritenute - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel 2024\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, a condizione che:  \nil sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;\nle suddette ritenute non superino l’importo di 1.032\,91 euro. \nL’applicazione di tale regime\, in luogo degli ordinari versamenti mensili\, è comunque facoltativa.\nIl versamento è previsto per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che versano il saldo delle somme dovute con riferimento al modello REDDITI 2026 entro il 30.7.2026\, beneficiando del differimento di 30 giorni rispetto al termine del 30.6.2026.
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SUMMARY:Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso. \nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 30.6.2026.\nInoltre\, il termine non riguarda i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0\,8%) della prima rata ex art. 6 del DL 89/2026\, vale a dire: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato\, o che avrebbero dovuto approvare\, il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl diritto camerale è determinato\, negli importi minimi e massimi\, nonché negli importi dovuti in misura fissa\, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.\nRelativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese\, diverse dalle imprese individuali\, gli importi variano in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2025 (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).\nTali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.
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SUMMARY:Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese individuali\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.Il diritto camerale è determinato\, negli importi minimi e massimi\, nonché negli importi dovuti in misura fissa\, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.\nRelativamente alle imprese individuali\, le misure sono le seguenti: \n100 euro (unità locale 20 euro) per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese;\n44 euro (unità locale 8\,80 euro) per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese (piccoli imprenditori\, artigiani\, coltivatori diretti\, imprenditori agricoli). \nTali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.
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SUMMARY:Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.Il diritto camerale è determinato\, negli importi minimi e massimi\, nonché negli importi dovuti in misura fissa\, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.\nRelativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese\, diverse dalle imprese individuali\, gli importi variano in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2025 (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).\nPer i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese\, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato: \nsocietà semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);\nsocietà semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);\nsocietà tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro). \nTali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio.
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SUMMARY:Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti collettivi (come associazioni\, fondazioni\, comitati e altri enti non societari) che\, pur esercitando un’attività economica commerciale e/o agricola\, non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa.Tali soggetti\, iscritti al REA\, devono un tributo fisso pari a 15\,00 euro.\nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato\, o che avrebbero dovuto approvare\, il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl diritto camerale è determinato\, negli importi minimi e massimi\, nonché negli importi dovuti in misura fissa\, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
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SUMMARY:Imprese "solari" che nel 2024 hanno trasferito la residenza all'estero e che versano il saldo entro il 30.7.2025 - Exit tax - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate e versamento dell'eventuale prima rata
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che hanno trasferito la residenza all’estero nel 2024 e che entro il 30.7.2025 versano\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia\, per presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:  \nrelativa all’opzione per la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);\nunitamente alla relativa documentazione. \nIn caso di rateizzazione\, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023 (il DL 215/2023 ha successivamente riaperto i termini per il versamento delle prime tre rate\, fissando la scadenza al 15.3.2024);\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Compensi di lavoro autonomo - Versamento complessivo annuo delle ritenute
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente\, a condizione che:  \nil sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;\nle suddette ritenute non superino l’importo di 1.032\,91 euro. \nL’applicazione di tale regime\, in luogo degli ordinari versamenti mensili\, è comunque facoltativa.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 30.6.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2026 ed entro il 31.7.2026 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-6/
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